E’ punibile come fatto di diffamazione l’offesa comunicata via WhatsApp perché la comunicazione nella chat di gruppo opera tra i partecipanti sempre in modo asincrono.
Segnalo la sentenza numero 27540/2023 – depositata il 26/06/2023, resa dalla Suprema Corte di Cassazione – sezione quinta penale, che è tornata ad affrontare il tema giuridico della sussistenza o meno del reato di diffamazione quando le espressioni offensive della reputazione della persona offesa sono comunicate all’interno di un gruppo WhatsApp.
Con la sentenza annotata, il Collegio del diritto, ponendosi in continuità con il dominante orientamento di legittimità, ha rigettato il ricorso ritenendo destituita di fondamento la doglianza con la quale la difesa aveva sostenuto la irrilevanza del fatto in sede penale perché sussumibile nel reato di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone depenalizzato per effetto del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.
Di seguito si riportano i passaggi estratti dalla sentenza in annotata di interesse per il presente commento:
“…..Il primo motivo è manifestamente infondato, perché in palese contrasto con l’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte relativa all’elemento distintivo tra il delitto d’ingiuria, depenalizzato ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, e quello di diffamazione.
Si è chiarito, a tal proposito, che soltanto il requisito della contestualità tra comunicazione dell’offesa e recepimento della stessa da parte dell’offeso vale a configurare l’ipotesi dell’ingiuria.
In difetto di tale immediatezza, l’offeso resta estraneo alla comunicazione intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l’offensore (Sez. 5, n. 10905 del 25/02/2020, Sala, Rv. 278742 – 01); nel qual caso, si profila la diversa ipotesi della diffamazione.
In base al medesimo requisito dell’immediatezza con cui l’offeso recepisca il messaggio – necessario affinché possa profilarsi l’ipotesi dell’ingiuria anziché quella della diffamazione – si è ritenuto integrato «il delitto di diffamazione, e non la fattispecie depenalizzata di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, nel caso di invio di messaggi contenenti espressioni offensive nei confronti della persona offesa su una “chat” condivisa anche da altri soggetti, nel caso in cui la prima non li abbia percepiti nell’immediatezza, in quanto non collegata al momento del loro recapito» (Sez. 5, n. 28675 del 10/06/2022, Ciancio, Rv. 283541-01).
La giurisprudenza di questa Corte indicata dal ricorrente (Sez. 5, n. 10905 del 25/02/2020, Sala, cit.: «integra il delitto di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, e non il delitto di diffamazione la condotta di chi pronunzi espressioni offensive mediante comunicazioni telematiche dirette alla persona offesa attraverso una video “chat”, alla presenza di altre persone invitate nella “chat”, in quanto l’elemento distintivo tra i due delitti è costituito dal fatto che nell’ingiuria la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, è diretta all’offeso, mentre nella diffamazione l’offeso resta estraneo alla comunicazione intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l’offensore»: fattispecie in tema di “chat” vocale sulla piattaforma ») è stata evocata in maniera del tutto inconferente, posto che, nel caso oggetto del presente ricorso, non già di comunicazione per mezzo di chat vocale si è trattato, bensì di comunicazione attraverso messaggi rivolti a un gruppo WhatsApp.
In tale caso, viene a mancare il requisito dell’immediatezza della comunicazione, erroneamente invocato dal ricorrente.
Per contro, la Corte territoriale ha operato buon governo dei suddetti orientamenti giurisprudenziali, evidenziando la modalità temporalmente asincrona con cui i diversi componenti di un gruppo WhatsApp possono accedere alla lettura dei messaggi, a dispetto della definizione di tale forma di comunicazione come ‘messaggistica istantanea’: tale aggettivo attiene, infatti, all’ordinaria trasmissione immediata del messaggio ma non implica affatto la contestuale ricezione, che dipende da numerosi, variabili fattori (il telefono potrebbe essere spento, potrebbe non essere collegato alla rete etc.)”.
By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.