Bancarotta fraudolenta: la prova della condotta distrattiva presuppone l’accertamento processuale dell’esistenza dei beni sottratti al patrimonio sociale.

Segnalo la sentenza numero 28256/2023 – depositata il 30/06/2023, resa dalla Corte di Cassazione -sezione quinta penale, che si è pronunciata sul tema giuridico dell’elemento materiale della bancarotta distrattiva e sull’onere della prova che grava sul PM per dimostrare la sussistenza della condotta illecita.

Nel caso di specie, i giudici del doppio grado di merito, avevano, concordemente, ritenuto responsabile del reato previsto e punito dall’art.216 legge fallimentare, il liquidatore di una società per avere sottratto numerosi capi di abbigliamento già facenti parte del patrimonio dell’ente fallito secondo gli appostamenti contabili risultanti dal bilancio.

L’imputato, di converso, nel corso dell’istruttoria dibattimentale, aveva dimostrato di avere rassegnato le dimissioni dalla carica prima del fallimento e di avere inoltrato diffide per la mancata disponibilità dei locali ove veniva esercitata l’attività commerciale, così contestando la esistenza del fatto distrattivo a lui non ascrivibile.  

Il Collegio del diritto ha accolto il ricorso del giudicabile facendo applicazione dei principi di diritto sedimentati nella giurisprudenza di legittimità.

Di seguito si riportano i passaggi estratti dalla motivazione di interesse per la corrente nota:

Ora, del tutto consolidato è il principio di diritto in forza del quale la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale richiede l’accertamento della previa disponibilità in capo all’imprenditore fallito dei beni mancanti, accertamento che non è condizionato da alcuna presunzione (Sez. 5, n. 22787 del 12/05/2010, Colizza, Rv. 247520; conf. Sez. 5, n. 40726 del 06/11/2006, Abbate, Rv. 235767); in altri termini, la responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede l’accertamento della previa disponibilità, da parte dell’imputato, dei beni non rinvenuti in seno all’impresa, accertamento non condizionato dalla presunzione di attendibilità del corredo documentale dell’impresa che non obbedisce – per quel che concerne il delitto in questione – alla qualificazione in termini di prova, ex art. 2710 cod. civ., posto che, ai sensi dell’art. 192 cod. proc. pen., la risultanza deve essere valutata – anche nel silenzio del fallito – con ricerca della relativa intrinseca attendibilità, secondo i consueti parametri di scrutinio, di cui deve essere fornita motivazione (Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Buttitta, Rv. 249715).

Pertanto, ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta per distrazione, è necessario che siano sottratti alla garanzia dei creditori cespiti attivi effettivi e, pertanto, sicuramente esistenti (Sez. 5, n. 3615 del 30/11/2D06, dep. 2007, De Paola, Rv. 236047), sicché il mancato rinvenimento all’atto della dichiarazione di fallimento di beni o valori societari costituisce valida presunzione della loro dolosa distrazione, a condizione che sia accertata la previa disponibilità, da parte dell’imputato, di detti beni o attività nella loro esatta dimensione e al di fuori di qualsivoglia presunzione (Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010, De Angelis, Rv. 248425).

La sentenza impugnata dà atto dell’esistenza dei beni alla data del verbale di consegna del 08/10/2012 e identifica in tale consegna il fatto distrattivo, sostenendo che esso è consistito nell’improvvido affidamento dei capi di abbigliamento. 

Nei termini indicati, la Corte di appello, però, non dà conto dell’elemento oggettivo della bancarotta per distrazione (in quanto non spiega perché l’affidamento in custodia delle merci integri una fuoriuscita del bene dal patrimonio della fallita), né del dolo della distrazione, delineando piuttosto un atteggiamento colposo nell’individuazione dei soggetti ai quali i beni furono affidati

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA