La continuazione tra più condanne per bancarotta fraudolenta documentale deve essere valutata con esclusivo riferimento alla data di commissione delle condotte illecite.
Segnalo la sentenza numero 29301/2023 – depositata il 06/06/2023, resa dalla Corte di Cassazione -sezione prima penale, che si è pronunciata sul tema giuridico della selezione del dato cronologico che costituisce il principale indice per ottenere il riconoscimento della continuazione tra più fatti di reato di bancarotta fraudolenta documentale, accertati con condanne diverse.
Nel caso di specie, il Giudice dell’esecuzione penale del Tribunale di Como, aveva rigettato l’istanza presentata ex art. 671 c.p.p. dal difensore del condannato, nella parte in cui era stato richiesto il riconoscimento della continuazione tra più condanne per bancarotta fraudolenta documentale.
Invero, secondo il G.D.E., tenuto conto della distanza intercorrente tra le diverse sentenze dichiarative del fallimento (che determinano l’evento del reato fallimentare e quindi la sua consumazione), non poteva ricorrere l’unicità del disegno criminoso richiesta dall’art.81 cpv. cod. pen.
Il Collegio del diritto, facendo applicazione di principi già affermati nella dominante giurisprudenza di legittimità, ha accolto il ricorso del giudicabile e, per l’effetto, ha annullato con rinvio l’ordinanza impugnata per nuovo giudizio.
Di seguito si riportano i passaggi estratti dalla motivazione di interesse per la corrente nota:
“Con riferimento ai reati di bancarotta, il giudice dell’esecuzione ha avuto riguardo alle date delle sentenze di fallimento, distanziate da circa un triennio, mentre non ha individuato le epoche di commissione delle violazioni che integrano le condotte fraudolente, in entrambi i casi riferite all’omessa tenuta della contabilità delle società amministrate dal che il ricorrente rivendica essere iniziate nel novembre 2008 e proseguite fino al 2010, ed ulteriormente per il fallimento della società dichiarato nel dicembre 2013.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che «In tema di continuazione tra reati di bancarotta fraudolenta, ai fini della individuazione della contiguità cronologica quale indice della sussistenza della medesima identità del disegno criminoso, assume rilievo la data di commissione della condotta» (Sez. 1, n. 24657 del 05/02/2019, Baldini, Rv. 276194; Sez. 1, n. 45602 del 14/12/2010, Sica, Rv. 249353) e non quella della sentenza dichiarativa del fallimento.
È dunque necessario rivalutare la decisione di rigetto con riguardo a tali puntualizzazioni, potenzialmente in grado di apportare differenti elementi di valutazione”.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA