Le fatture per operazioni inesistenti non costituiscono reddito imponibile per contestare il reato tributario di omessa dichiarazione al medesimo contribuente.
Segnalo la sentenza numero 29814/2023 – depositata il 10/07/2023, resa dalla Corte di Cassazione -sezione terza penale, che si è pronunciata sul tema giuridico della valenza che assume, ai fini della determinazione del reddito imponibile e quindi della misura imposta evasa rilevante per determinare il superamento della soglia di punibilità prevista dall’art.5. d.lgs. n.74/2000, l’emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte del medesimo soggetto imputato in diversi procedimenti penali.
Nel caso di specie i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, ritenuto l’imputato colpevole dei reati previsti e puniti dagli artt. 4, 5 e 10 d.lgs. n.74/2000.
Contro la sentenza resa dalla Corte territoriale di Lecce interponeva ricorso per cassazione la difesa del giudicabile, denunciando vizio di legge e di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, in relazione al reato tributario di omessa dichiarazione, non aveva spiegato le ragioni del rigetto del motivo di appello con il quale era stato contestato il superamento della soglia di punibilità per effetto del computo (nella base imponibile) del reddito costituito da diverse fatture ritenute come emesse per operazioni inesistenti in altri procedimenti penali a carico dello stesso prevenuto.
Il Collegio del diritto ha accolto il ricorso annullando con rinvio la sentenza di appello.
Di seguito di riportano i passaggi estratti dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata:
“ L’argomento è, quanto meno con riferimento alla imputazione di cui al capo a) della rubrica contestata, fallace, atteso che, secondo i principi già in passato espressi da questa Corte, chi pone in essere la condotta prevista dall’art. 8 del dlgs n. 74 del 2000 non ha maturato, in relazione alle somme portate dalle fatture relative a prestazioni inesistenti alcun debito tributario (Corte di cassazione, Sezione III penale, 21 gennaio 2008, n. 3052), dovendosi presumere che tali fatture, proprio perché fittiziamente emesse, non siano fonte di un debito in capo al soggetto destinatario di esse la cui solutio costituisca fonte di reddito per l’emittente, potendo, semmai, discutersi della eventuale tassabilità del prezzo del reato conseguito dall’emittente le fatture false (quanto alla tassabilità dei redditi illeciti in generale si veda la previsione di cui all’art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537 del 1993); in assenza, pertanto, di elementi che possano fare presumere l’effettiva percezione delle somme portate dalle fatture in questione, l’importo delle medesime non può essere considerato tout court reddito tassabile a carico dell’emittente”.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA