La Cassazione conferma il principio di diritto che attribuisce al singolo condomino il diritto di querela quando il reato offende il patrimonio comune.
Segnalo la sentenza numero 5622/2023, resa dalla Corte di Cassazione – sezione quarta penale, che è tornata a pronunciarsi sul tema giuridico della legittimazione da parte del singolo condomino a presentare querela all’Autorità giudiziaria contro l’autore di un reato che ha offeso il patrimonio dell’ente di gestione – condominio.
Nel caso di specie, i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, affermato la penale responsabilità dell’imputato rinviato a giudizio per furto di energia elettrica sottratta dall’impianto condominiale.
Contro la sentenza della Corte territoriale di l’Aquila la difesa dell’imputato interponeva ricorso per cassazione denunciando l’improcedibilità della querela per difetto di legittimazione del condomino a presentare l’istanza di punizione in luogo dell’amministratore unico depositario del relativo potere.
Il Collegio del diritto, dando continuità al dominante orientamento sedimentato nella giurisprudenza di legittimità, ha rigettato il ricorso ed affermato il principio di diritto che segue:
“…..Non merita accoglimento il primo motivo dovendosi dare continuità al principio per cui il singolo condomino è legittimato, quanto meno in via concorrente o eventualmente surrogatoria con l’amministratore del condominio alla presentazione di una valida querela in relazione a un reato commesso in offesa del patrimonio comune del condominio.
In merito si veda la ricostruzione di cui a Sez. 2, n. 45902 del 27/10/2021, Santoro, Rv. 282444, al cui apparato argomentativo si rinvia, che, illustrate le ragioni dei due precedenti contrapposti orientamenti, evidenzia l’avvenuto superamento del contrasto, in favore del principio di dui innanzi, anche argomentando dai più recenti approdi delle Sezioni Unite civili.
Non si pronuncia invece in senso difforme, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, Sez. 3, n. 23800 del 27/03/2919, Cassaro, in motivazione, in quanto si riferisce a fattispecie non caratterizzata da querela sporta da un condomino e affronta la diversa questione della necessità di un incarico dell’assemblea dei condomini per la legittimazione dell’amministratore condominiale a prestare querela nei casi in esame (medesime considerazioni valgono con riferimento a Sez. 6, n. 2347 del 18/12/2015, Vecchio, Rv. 266325, che si riferisce a fattispecie non caratterizzata da querela sporta dai condomini chiarendo la necessità di un’autorizzazione dell’assemblea per una valida proposizione di querela da parte dell’amministratore)”.
Per ulteriori approfondimenti segnalo una precedente nota a sentenza pubblicata sul blog relativa ad una fattispecie nella quale si discuteva del potere di querela spettante al singolo condomino per fatti di appropriazione indebita commessi dall’amministratore pro-tempore:
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA