Incidente mortale: nessun esonero di responsabilità penale per il datore di lavoro se risulta nominato l’R.S.P.P.

Segnalo la sentenza numero 25327/2023 – depositata il 13/06/2023, resa dalla Corte di Cassazione -sezione quarta penale, che si è pronunciata sul tema della ripartizione della responsabilità tra più garanti la sicurezza sul lavoro, quando di verifica un incidente causato dalla mancata predisposizione (ed efficace attuazione) delle misure di prevenzione e protezione prescritte dal D.lgs. n.81/2008 e succ. mod.

Nel caso di specie, i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, condannato il datore di lavoro per il delitto di omicidio colposo aggravato per il decesso di un operaio il quale, mentre stava effettuando lavori di potatura di un albero di gelso ad un’altezza di circa tre metri con una motosega, stando in piedi su una superficie irregolare offerta dalla biforcazione del tronco, senza essere vincolato e protetto in alcun modo, era caduto dall’alto e si era procurato un politrauma in conseguenza del quale era deceduto.

Contro la sentenza della Corte di appello di Bologna interponeva ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, sostenendo che la nomina dell’R.S.P.P., quale garante la sicurezza in cantiere, costituiva causa di esonero della responsabilità datoriale. 

Il Collegio del diritto ha dichiarato inammissibile il ricorso ed affermato il principio di diritto che segue, che si pone in continuità con lo stabile orientamento della giurisprudenza di legittimità sedimentato intorno al perimetro dell’area di rischio governata dal datore di lavoro:

 I giudici hanno affermato che A.A., in qualità di datore di lavoro, era tenuto a garantire la sicurezza dei lavoratori, a fronte di un’attività che presentava rischi specifici e oggettivi caratteri di pericolosità, per la necessità di tagliare rami sporgenti ad altezza di oltre due metri dal suolo, e, pertanto, a fornire dispositivi di protezione e attrezzature idonee al tipo di attività (prima fra tutte la piattaforma elevabile) e a fare in modo che i lavoratori si attenessero alle disposizioni di sicurezza. 

A.A. era chiamato in prima persona a governare i rischi connessi all’attività oggetto della impresa, in quanto non aveva rilasciato alcuna delega di funzioni, mentre il coimputato deceduto F.F. era indicato in organigramma come Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

La decisione impugnata, dunque, anche sotto profilo non si presta a censure. 

Il riferimento nel ricorso alla necessità di verificare in concreto l’esercizio della funzione datoriale (a significare che altri soggetti ne sarebbero stati investiti) è del tutto generico, mentre il riferimento alla mancata valutazione da parte dei giudici della esclusiva responsabilità di F.F., nella sua qualità di “responsabile tecnico” che si era occupato della organizzazione concreta dell’attività lavorativa svolta in occasione dell’infortunio, è inconferente, posto che tutte le violazioni cautelari addebitate all’imputato ineriscono alla tipica funzione datoriale, così come disegnata dalla normativa prevenzionistica, e all’area di rischio governata dal datore di lavoro”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA

 

Per approfondimenti: https://studiolegaleramelli.it/2023/07/17/incidente-mortale-nessun-esonero-di-responsabilita-penale-per-il-datore-di-lavoro-se-risulta-nominato-lr-s-p-p/