Emotrasfusione: la detrazione delle somme percepite ai sensi della legge n.210 del 1992 dal risarcimento del danno pone tutti gli oneri di prova a carico del Ministero della Salute.

Segnalo ed allego l’ordinanza  19991/2023 – pubblicata il 12/07/2023, resa dalla Corte di Cassazione – sezione terza civile, che si è pronunciata sulla ricorrente questione giuridica del riparto degli oneri probatori  tra attore e convenuto quando viene  sollevata dal Ministero della Salute l’eccezione di compensatio lucri cum danno nell’ambito dei giudizi civili incardinati per ottenere il risarcimento del danno conseguente a contagio da emotrasfusione. 

L’ordinanza con la quale è stato rigettato il ricorso per cassazione interposto dal Ministero della Salute, si pone in continuità interpretativa con il dominante orientamento della giurisprudenza di legittimità che pone esclusivamente a carico del Ministero convenuto l’onere di documentare sia l’effettiva erogazione  dell’indennizzo percepito dall’attore ex L. n.210 del 1992, sia la sua entità. 

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA