Bancarotta fraudolenta patrimoniale per chi mette a disposizione il proprio conto corrente per farvi confluire somme distratte dalla società decotta.

Segnalo la sentenza numero 28351/2023 – depositata il 03/07/2023, resa dalla Corte di Cassazione -sezione quinta penale, che si è pronunciata sulla responsabilità penale dell’extraneus che fa transitare sul proprio corrente liquidità sottratta dalle casse della società decotta e poi fallita. 

Nel caso di specie i giudici del doppio grado di merito, avevano, concordemente, ritenuto l’imputata – estranea alla compagine sociale della società fallita – che aveva ricevuto dalla società (poi fallita) una cospicua somma di denaro priva di giustificazione. 

La difesa dell’imputata interponeva ricorso per cassazione contro la sentenza resa dalla Corte territoriale di Roma lamentando vizio di motivazione sul volontario e consapevole concorso nel reato fallimentare. 

Il Collegio del diritto, facendo applicazione di principi già affermati nella dominante giurisprudenza di legittimità, ha rigettato il ricorso della giudicabile; per quanto di interesse per la presente nota ha statuito quanto segue: 

Sul piano del dolo, va ribadito che, ancora una volta a differenza di quanto dedotto dalla difesa della ricorrente, in tema di concorso nella bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, il dolo dell’extraneus è configurabile ogniqualvolta egli apporta un contributo causale volontario al depauperamento del patrimonio sociale, non essendo richiesta la consapevolezza dello stato di dissesto della società (ex mulis, Sez. 5, n. 54291 del 17/05/2017, Rv. 271837 – 01; Sez. 5, n. 12414 del 26/01/2016, Rv. 267059 – 01).

E’ indubbio che la [imputata], avendo ricevuto rilevanti importi dal conto dell’impresa del [omissis], fosse consapevole che ciò andasse a ridurre la garanzia patrimoniale dei creditori”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA