Le Sezioni Unite Penali promuovono l’orientamento giurisprudenziale che non considera ostativa al sequestro preventivo l’acquisizione dei beni della società fallita alla procedura concorsuale.
Segnalo ed allego l’informazione provvisoria n.08/2023, comunicata dalle Sezioni Unite Penali all’esito dell’udienza del 22 giugno 2023, per mezzo della quale, la Suprema Corte di Cassazione nella sua composizione più autorevole, ha reso nota la decisione che dirime il contrasto giurisprudenziale che si era formato tra i due contrapposti orientamenti sulla assoggettabilità o meno al sequestro preventivo di carattere penale per il profitto del reato tributario dei beni già facenti parte del patrimonio dell’impresa fallita ed acquisiti alla procedura concorsuale.
L’ordinanza di rimessione numero 7633/2023 emessa dalla Sezione terza penale aveva rimesso allo scrutinio delle Sezioni Unite Penali la decisione sulla seguente questione:
”se, in caso di fallimento dichiarato anteriormente alla adozione del provvedimento cautelare di sequestro preventivo, emesso nel corso di un procedimento penale relativo alla commissione di reati tributari, avente ad oggetto beni attratti alla massa fallimentare, l’avvenuto spossessamento del debitore erariale, indagato o, comunque, soggetto inciso dal provvedimento cautelare, per effetto della apertura della procedura concorsuale operi o meno quale causa ostativa alla operatività del sequestro ai sensi dell’art. 12-bis, comma I , del d.lgs. n. 74 del 2000, secondo il quale la confisca e, conseguentemente il sequestro finalizzato ad essa, non opera nel caso di beni, pur costituenti il profitto o il prezzo del reato, se questi appartengono a persona estranea al reato”
In attesa di conoscere le motivazioni della decisione assunta il 22 giugno 2023 il dato certo è che dovrà tenersi conto del fissato principio di diritto secondo il quale: “l’avvio della procedura fallimentare non preclude il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni attratti alla massa fallimentare per i reati tributari” per valutare l’esperibilità dei mezzi di impugnazione della misura cautelare reale, ovvero, in caso di sentenza di condanna o di applicazione pena concordata, della disposta confisca diretta e/o per equivalente del profito del reato tributario da parte dell’Autorità giudiziaria procedente.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA