La Cassazione ritiene possibile il “patteggiamento” per il reato tributario di omesso versamento anche senza il pagamento del debito tributario.
Segnalo la sentenza numero 31024/2023 – depositata il 18/07/2023, resa dalla Corte di Cassazione -sezione terza penale, che si è pronunciata sul tema giuridico, controverso nella giurisprudenza di legittimità, della possibilità da parte dell’imputato di definire con il rito alternativo della richiesta di applicazione pena concordata il fatto di reato previsto e punito dall’art.5 d.lgs. n.74/2000.
Nel caso di specie, il Giudice dell’udienza preliminare, pur ritenendo accoglibile la richiesta di applicazione pena per il delitto di omesso versamento, aveva accolto la richiesta formulata dalla difesa con l’assenso del PM disponendo, tuttavia, che la sospensione condizionale pena, venisse subordinata al pagamento del debito tributario che l’imputato avrebbe dovuto eseguire nel termine di mesi sei dal passaggio in giudicato della sentenza.
Contro il capo di sentenza che aveva subordinato la concessione del beneficio al pagamento del debito tributario ha interposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato denunciando il relativo vizio di legge.
Il Collegio del diritto ha accolto il ricorso annullando con rinvio la sentenza impugnata.
Di seguito di riportano i passaggi estratti dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata ove viene data continuità al principio di diritto sostenuto da una parte della giurisprudenza formatasi in seno alla terza sezione:
“ In via preliminare, occorre premettere che, come sostenuto nella sentenza impugnata, la mancata estinzione del debito tributario non era ostativa alla formulazione della richiesta di patteggiamento, avendo questa Corte precisato (cfr. Sez. 3, n. 48029 del 22/10/2019, Rv. 277466 e Sez. 3, n. 10800 del 23/11/2018, dep. 2019, Rv. 277418) che, in tema di reati tributari, in relazione al delitto di omessa dichiarazione previsto dall’art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000, l’estinzione dei debiti tributari, comprese le sanzioni amministrative e gli interessi, mediante integrale pagamento degli importi dovuti prima dell’apertura del dibattimento, non costituisce presupposto di legittimità dell’applicazione della pena ai sensi dell’art. 13 bis del medesimo d. Igs., in quanto il comma 2 dell’art. 13 del predetto decreto, dispone poi che i reati di cui agli art. 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.
Dunque, ove si verifichi tale condizione, si realizza una causa di non punibilità che, in quanto tale, si pone in senso ostativo al patteggiamento, non potendo tale istituto riguardare reati non punibili”.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA