Nei reati tributari il sequestro preventivo può essere eseguito indifferentemente e per intero sul patrimonio di ciascun indagato.

Segnalo la sentenza numero 31179/2023 – depositata il 21/07/2023, resa dalla Corte di Cassazione -sezione terza penale, che si è pronunciata sull’importante questione giudica dei limiti alla legittimità del provvedimento di sequestro preventivo eseguito sul patrimonio personale del singolo indagato per delitti tributari in concorso con altri.

Con il ricorso per cassazione interposto contro l’ordinanza di rigetto dell’appello cautelare, l’imputato lamentava vizio di legge del provvedimento impugnato nella parte in cui non aveva tenuto in debito conto la posizione soggettiva del giudicabile, il cui patrimonio non poteva essere oggetto di ablazione nella misura disposta con il provvedimento cautelare genetico emesso dal G.I.P. 

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile l’impugnazione di legittimità e statuito il principio di diritto che segue che si pone in linea con precedenti arresti giurisprudenziali:  

“Si rileva che questa Corte ha più volte sostenuto – con argomento impiegato per il sequestro per equivalente, ma specularmente utilizzabile anche per quello diretto, a fronte di una contestazione concorsuale che assegna indistintamente l’intero profitto a tutti gli indagati – che in tema di reati tributari, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca prevista dall’art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, può essere disposto, entro i limiti quantitativi del profitto, indifferentemente nei confronti di uno o più autori della condotta criminosa, non essendo ricollegabile all’arricchimento personale di ciascuno dei correi, bensì alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell’illecito; con la precisazione, peraltro, che, nel giudizio di cognizione successivo alla fase cautelare, l’espropriazione non può eccedere nel “quantum” né l’ammontare del profitto complessivo, né – in caso di imputato cui non sono attribuibili tutti i reati accertati – il profitto corrispondente ai reati specificamente attribuiti al soggetto attinto dal provvedimento ablatorio. […](tra le altre, Sez. 5, n. 19091 del 26/2/2020; Sez. 3, n. 56541 del 5/12/2017; Sez. 3, n. 1999 del 14/11/2017; Sez. 2, n. 33755 del 15/7/2016)”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA