Il limitato numero di partecipanti alla chat di Whatsapp può dare ingresso alla causa di non punibilità per tenuità del fatto della diffamazione militare.
Segnalo la sentenza numero 31898/2023 – depositata il 24/07/2023, resa dalla Corte di Cassazione – prima sezione penale, che si è pronunciata sul tema giuridico della applicabilità o meno della causa di non punibilità del reato prevista dall’art.131 bis cod. pen. al reato previsto e punito dall’art.227 del Codice penale militare di pace.
Nel caso di specie, i Giudici militari del doppio grado di merito avevano, concordemente, ritenuto l’imputato ufficiale dei Carabinieri, colpevole del reato di diffamazione in quanto autore di messaggi che, utilizzando epiteti volgari e spregiativi, erano stati ritenuti lesivi dell’onore di altri ufficiali dell’Arma non partecipanti alla chat in parola, epiteti che, nel contesto dei rapporti esistenti con le persone coinvolte, non potevano essere letti come espressione di un tono scherzoso accettato dai soggetti destinatari delle offese.
Contro la sentenza resa dalla Corte di appello militare veniva interposto ricorso per cassazione dalla difesa dell’imputato affidato a plurimi motivi di ricorso, uno dei quali relativo al vizio di legge e di motivazione del capo di sentenza che aveva denegato l’applicazione del fatto tenue.
Il Collegio del diritto ha accolto il ricorso, annullando con rinvio per nuovo giudizio.
Di seguito si riporta il passaggio della sentenza di interesse per la presente nota:
“Ora, posto che il primo giudice non aveva valutato espressamente la sussistenza della causa di non punibilità, la motivazione della sentenza appellata risulta, sul punto, solo apparente.
Il generico richiamo a quanto esposto in ordine all’accertamento del fatto non dà contezza delle ragioni poste a fondamento della decisione in ordine alla causa di non punibilità.
Le sentenze di merito, infatti, hanno evidenziato sia il fatto che fra gli utenti della chat vi erano anche non graduati, nei cui confronti vi era una maggiore esigenza di correttezza nei rapporti personali ed istituzionali, sia il fatto del limitato numero degli utenti della chat e la non particolare diffusione delle offese.
Dati che nella valutazione del fatto risultano di segno contrario, e quindi insuscettibili di rendere ragione di una decisione nel senso della esclusione della particolare tenuità del fatto”.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA