Il datore di lavoro risponde sempre delle lesioni riportate dall’operaio che si infortuna lavorando con un macchinario non adeguatamente protetto.

Segnalo la sentenza numero 31542/2023 – depositata il 20/07/2023, resa dalla Corte di Cassazione -sezione quarta penale, che si è pronunciata sul tema giuridico della sussistenza o meno di responsabilità penale del datore di lavoro, quando l’infortunio avviene anche a causa di una distrazione dell’operaio intento ad eseguire l’attività a lui demandata.  

Nel caso di specie i Giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, affermato la penale responsabilità dell’imputato, rinviato a giudizio per lesioni colpose aggravate nella qualità di datore di lavoro del danneggiato dal reato, per non avere adempiuto all’obbligo di accertarsi della esistenza di adeguate protezioni  presenti sulle attrezzature di lavoro.  

Il Collegio del diritto ha dichiarato inammissibile il ricorso.  

Di seguito di riportano i passaggi estratti dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata di interesse per la presente nota, soprattutto nella parte in cui viene data ulteriore continuità al principio della irrilevanza della condotta negligente dell’operaio in presenza di inadempienze del datore di lavoro: 

Nel sostenere l’abnormità del comportamento del lavoratore, la difesa reitera un argomento già proposto nell’atto di appello senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata, secondo la quale il datore di lavoro dell’infortunato, aveva l’obbligo di accertarsi che il nastro trasportatore utilizzato dai suoi dipendenti fosse conforme ai requisiti di sicurezza e invece non lo era, atteso che, in vicinanza del cilindro, vi erano aperture non protette e, di conseguenza, le mani degli operatori potevano venire a contatto con parti del macchinario in movimento, come in concreto avvenne. 

L’argomentazione è congrua, non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità ed è conforme ai principi che regolano la materia. 

Basta in proposito ricordare: che, ai sensi dell’allegato V, punto 6.1. del D.lgs n. 81/08, « Se gli elementi mobili di un’attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l’accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione»; che, ai sensi del punto 3.4.5 del medesimo allegato, le aperture per il carico e lo scarico dei trasportatori in genere (e, dunque anche – come espressamente indicato al punto 3.4 – dei «trasportatori a nastro») devono essere protette «contro il contatto con organi pericolosi in moto»; che, ai sensi degli artt. 70 e 71 d.lgs. n. 81/08, le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.

……..Tanto premesso, si deve ricordare: che il rischio di imprudente esecuzione dei compiti assegnati ai lavoratori non si configura come «eccentrico» quando non siano state adottate le doverose cautele volte a governarlo (Sez, 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242; Sez. 4, n. 7364 del 14/01/2014, Scarselli, Rv. 259321); che, per giurisprudenza costante, un comportamento, anche avventato, del lavoratore se realizzato mentre egli è dedito al lavoro affidatogli, può essere invocato come imprevedibile o abnorme sole se il datore di lavoro ha adempiuto tutti gli obblighi che gli sono imposti in materia di sicurezza (Sez. 4, n. 12115 del 03/06/1999, Grande A., Rv. 214999; Sez. 4, n. 1588 del 10/10/2001, Russello, Rv. 220651); che nel caso di specie – come la sentenza impugnata argomenta il datore di lavoro non aveva adempiuto compiutamente ai propri obblighi perché il nastro trasportatore che stava utilizzando non era conforme alle norme di prevenzione infortuni, consentiva il contatto cori organi pericolosi in moto» e il rischio connesso all’utilizzo di quel macchinario non era stato valutato

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA