Responsabile di omicidio colposo il coordinatore per l’esecuzione dei lavori se la caduta dall’alto avviene a causa di un ponteggio strutturalmente inadeguato.

Segnalo la sentenza numero 30167/2023 – depositata il 12/07/2023, resa dalla Corte di Cassazione -sezione quarta penale, che si è pronunciata sul tema giuridico della responsabilità penale del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, con particolare riferimento al perimetro che delimita il concetto di “alta vigilanza” che compete alla predetta figura di garante la sicurezza. 

Nel caso di specie i Giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, affermato la penale responsabilità dell’imputato, rinviato a giudizio nella qualità di C.E., per omicidio colposo aggravato (in cooperazione colposa con il datore di lavoro) contestato per non avere adempiuto ai doveri di sorveglianza prescritti dall’art.92 d.lgs. n.81/2008.

Invero, secondo quanto è dato ricavare dalla lettura della sentenza in commento, per effetto della condotta omissiva contestata, si erano create le condizioni di rischio che avevano cagionato la morte di un operaio il quale, trovandosi su un’impalcatura priva dei requisiti tecnici richiesti, perché mancante di parapetti da un lato, intento a disarmare un solaio, precipitava da un’altezza di circa sei metri, decedendo successivamente in ospedale.

La difesa del giudicabile interponeva ricorso per cassazione contro la sentenza di appello deducendo che il compito di “alta vigilanza” che secondo il T.U. interpretato dalla giurisprudenza di legittimità  compete al coordinatore per l’esecuzione dei lavori, nella fattispecie scrutinata non imponeva un controllo sulle attività che si svolgevano in cantiere di tal ché la gestione del rischio connesso alla precipitazione dovuta alla inadeguatezza del ponteggio non poteva essere ascritto all’imputato ma ad altri garanti (datore di lavoro, preposto, direttore,).   

Il Collegio del diritto ha rigettato il ricorso ritenendo l’imputato responsabile del reato colposo di evento per non avere esercitato una vigilanza effettiva dell’area di cantiere cui doveva conseguire un dovere di attivazione in presenza di macroscopiche violazioni della normativa antinfortunistica.    

Di seguito di riportano i passaggi estratti dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata di interesse per la presente nota: 

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, sebbene l’alta vigilanza non imponga una presenza diuturna del coordinatore sul cantiere ed un potere- dovere di immediato intervento, obblighi riguardanti altre figure professionali, come i preposti e i dirigenti, è comunque richiesto che tale vigilanza sia effettiva.

Il compito di alta vigilanza deve esplicarsi attraverso manifestazioni tangibili di coordinamento, di informazione e di verifica, sia pure su un piano diverso rispetto a quello proprio del preposto o dirigente, figure “prossime al posto di lavoro” (così Sez. 4, n. 37597 del 5/5/2015, dep. 16/9/2015, Giambertone, n.m.: l’alta vigilanza della quale fa menzione la giurisprudenza di questa Corte, lungi dal poter essere interpretata come una sorta di contrazione della posizione di garanzia indica piuttosto il modo in cui vanno adempiuti i doveri tipici. Mentre le figure operative sono prossime al posto di lavoro ed hanno quindi poteri-doveri di intervento diretto ed immediato, il coordinatore opera attraverso procedure; tanto é vero che un potere-dovere di intervento diretto Io ha solo quando constati direttamente gravi pericoli [art. 92, co. 1 lett. f) dlgs. n. 81/2008]. Può dirsi che il coordinatore per l’esecuzione, identifica momenti topici delle lavorazioni e predispone attività che assicurino rispetto ad esse la attuazione dei piani attraverso la mediazione dei datori esecutori’. Non può esimersi dal prevedere momenti di verifica della effettiva attuazione di quanto esplicato e previsto; ma anche queste azioni di verifica non possono essere quotidiane ed hanno una periodicità significativa e non burocratica (cioè dettate dalle necessità che risultino idonee allo scopo e non routinarie).

Parallelamente, l’accertamento giudiziale non dovrà ricercare i segni di una presenza diuturna, ma le tracce di azioni di coordinamento, di informazione, di verifica, e la loro adeguatezza sostanziale”).

L’evidente deficienza strutturale del ponteggio allestito nel cantiere, i cui difetti e le cui criticità erano rilevabili ictu oculi, imponevano anche l’intervento del coordinatore della sicurezza, i cui obblighi di tutela, pur sostanziandosi in una funzione di alta vigilanza, non possono non ricomprendere un dovere di attivazione in presenza di macroscopiche violazioni della normativa antinfortunistica, pena lo svuotamento di ogni significativa funzione di controllo che la legge ha pure attribuito a detta figura professionale”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA