La prova del dolo specifico richiesto dalla bancarotta fraudolenta documentale per occultamento delle scritture contabili può essere ricavata dall’approvazione dei bilanci societari senza la disponibilità delle scritture contabili.
Segnalo la sentenza numero 33272/2023 – depositata il 28/07/2023, resa dalla Corte di Cassazione -sezione quinta penale, che si è pronunciata sul tema giuridico degli indici dai quali ricavare la prova del dolo nella bancarotta fraudolenta documentale cosiddetta specifica, reato fallimentare che ricorre quando l’organo gestorio (amministratore o liquidatore) sottrae, distrugge o comunque non consegna i libri e le scritture contabili alla procedura concorsuale.
Nel caso di specie i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, ritenuto l’imputato responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale, commesso nella sua qualità prima di consigliere e successivamente di liquidatore della medesima società, per la mancata consegna al Commissario liquidatore dei libri e delle scritture contabili obbligatorie, avuto riguardo alle schede contabili, al libro giornale e libro inventari, quest’ultimo non tenuto sin dall’anno 2009.
La difesa dell’imputato interponeva ricorso per cassazione contro la sentenza resa dalla Corte territoriale di Torino, lamentando vizio di legge e di motivazione in ordine alla prova del dolo specifico richiesto per la punibilità del giudicabile in relazione all’art. 216, comma 1, n.2, legge fallimentare.
Il Collegio del diritto ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, dichiarandolo inammissibile.
Di seguito si riportano i passaggi estratti dal tessuto motivazionale della sentenza in commento di interesse per la presente nota:
“La sentenza impugnata nel suo percorso motivazionale ha indicato puntualmente gli elementi da cui ricavare non solo la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato consistito nella omessa tenuta delle scritture contabili, ma anche il dolo specifico espressamente contestato: -il ricorrente non ha più curato la contabilità (non ha tenuto le scritture contabili obbligatorie quali il libro giornale e il libro degli inventari) sostanzialmente dall’anno 2009 e sino a quando con decreto ministeriale nel gennaio 2013 è stata disposta la liquidazione coatta proprio perché consapevole che se la documentazione fosse stata redatta e successivamente acquisita dal curatore fallimentare, avrebbe sicuramente permesso di ricostruire le vicende societarie, consentendo in tal modo ai creditori di aggredire l’attivo residuo.
La sentenza ha operato una corretta applicazione dei principi fissati da questa Corte in tema di elemento soggettivo nelle due diverse fattispecie di bancarotta fraudolenta a dolo generico e a dolo specifico e in base ai quali: “In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa – in seno all’art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. – rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest’ultima integra un’ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta l’individuazione della prova del dolo specifico sufficiente ad integrare la condotta di occultamento nell’approvazione, da parte del liquidatore della società, di due bilanci successivi senza avere la disponibilità delle scritture contabili). (Sez.5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838)”.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA