Si salva dalla condanna per omesso versamento Iva l’amministratore della società che per effetto del fallimento cessa dalla carica prima della scadenza del termine di versamento dell’imposta indiretta.
Segnalo la sentenza numero 32731/2023 – depositata il 27/07/2023 (udienza pubblica 09.06.2023), resa dalla Corte di Cassazione -sezione terza penale, che si è pronunciata sulla questione giuridica della responsabilità dell’amministratore della società che firma la dichiarazione annuale relativa all’Iva autoliquidata da versare all’Erario ma cessa dalla carica gestoria prima della scadenza fiscale per effetto del fallimento.
Nel caso di specie i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, affermato la penale responsabilità dell’imputata, rinviata a giudizio nella sua qualità di legale rappresentante della società in ordine al delitto di cui all’articolo 10 ter D.Lgs.74 del 2000, per avere omesso di versare l’iva dovuta con riguardo all’anno di imposta 2012 per un ammontare complessivo di € 258.109.00.
La Suprema Corte, in accoglimento del motivo di ricorso con il quale era stato denunciato vizio di legge per avere ritenuto l’imputata responsabile del reato nonostante la cessazione dalla carica prima della scadenza fiscale per effetto della nomina del curatore fallimentare, dando continuità a principi di diritto già sedimentati nella giurisprudenza di legittimità, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e statuito quanto segue:
“Quanto alle conseguenze della apertura di una procedura concorsuale sugli obblighi tributari, si è affermato che, stante il carattere istantaneo del reato de quo, che si perfeziona alla scadenza del termine di legge, l’apertura del fallimento in epoca successiva al momento di consumazione del reato, non elide la responsabilità del legale rappresentante al momento della scadenza del versamento, in quanto il soggetto attivo del reato di omesso versamento di ritenute è il legale rappresentante in carica al momento della scadenza del termine previsto dall’art. 10-ter, d.lgs. 3 ottobre 2000, n. 74, a prescindere dal fatto che ricoprisse tale carica al momento della presentazione della dichiarazione (Sez. 3, n. 2741 del 10/10/2017, Turina, Rv. 272027 – 01; Sez. 3, n. 6168 del 23/01/2023, Meloda, non mass.).
Tuttavia, a diversa conclusione si deve pervenire nel caso in cui la relativa dichiarazione di fallimento, con nomina del curatore fallimentare, sia intervenuta prima del termine ultimo per effettuare il versamento delle ritenute certificate.
In tale situazione, il soggetto tenuto ad adempiere all’obbligo di versamento non può più identificarsi nel precedente legale rappresentante della società e ciò perché l’apertura della procedura fallimentare determina lo spossessamento dei beni con conseguente passaggio della gestione sociale in capo al curatore, secondo le disposizioni (in allora in vigore) di cui al R.D. n. 267 del 1942.
Proprio la natura di reato istantaneo, che si consuma alla scadenza del termine per il versamento dell’imposta, individua il soggetto attivo in colui che ha la legale rappresentanza e gestione della società debitrice.
Nel caso in esame, risulta che la dichiarazione del fallimento era intervenuta in data 06/12/2013 e, dunque, in epoca precedente alla scadenza del termine per il versamento delle imposte, al 31 dicembre 2013”.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA