Assolto il datore di lavoro che colloca telecamere nei locali aziendali senza autorizzazione sindacale per la tenuità del fatto.

Segnalo ed allego la sentenza numero 32733/2023 – depositata il 27/07/2023 (udienza pubblica del 09/06/2023), resa dalla Corte di Cassazione – sezione terza penale, che si è occupata della rilevanza penale della condotta del datore di lavoro che installa all’interno dei locali aziendali un impianto di videosorveglianza, in assenza di un accordo collettivo con le organizzazioni sindacali ovvero di un’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.

Nel caso di specie il Tribunale di Asti aveva assolto per tenuità del fatto l’imputato rinviato a giudizio per il reato di cui agli artt. 4, comma 1 e 38, comma 1 della legge n. 300 del 1970, per aver installato nell’officina ove avveniva la produzione alcune telecamere senza acquisire le autorizzazioni di legge. 

Secondo il primo Giudice, la condotta tenuta dall’imputata successivamente alla consumazione del reato, consistita nell’avere ottenuto l’autorizzazione all’impiego dei mezzi di controllo dei lavoratori 8seppure tardivamente) e corrisposto la sanzioni amministrativa, la rendeva meritevole di accedere alla causa di non punibilità della tenuità del fatto prevista dall’art. 131 bis cod. pen.. 

Il PM ricorreva per cassazione contro la sentenza assolutoria deducendo l’illegittimità per violazione di legge della decisione assunta dal Tribunale che non avrebbe fatto buon governo dei criteri di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., valorizzando esclusivamente la condotta dell’imputata successiva al reato contestatole.

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso interposto dalla Pubblica accusa validando l’operato e la motivazione del giudice di merito che aveva applicato correttamente i principi già dettati dalle Sezioni Unite del 27 gennaio 2022 (Sez. Un., n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv 283064), che, prima ancora che venisse adottato il decreto legislativo attuativo n. 150 del 2022, aveva attribuito significativa rilevanza anche alla condotta susseguente al reato. 

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA