È illegittimo il sequestro preventivo dei beni personali del commercialista che invia i modelli F/24 se non è dimostrata la sua consapevolezza circa l’inesistenza dei crediti compensati.

Segnalo la sentenza numero 35133/2023 – depositata il 21/08/2023 (udienza camerale 07/07/2023), resa dalla Suprema Corte di Cassazione – sezione terza penale, che ha escluso la sussistenza della componente psicologica del reato previsto e punito dall’art. 10 quater d.lgs. n.74/2000 in capo al commercialista che trasmette telematicamente gli F/24 della società, all’esito delle indagini preliminari rivelatesi operati su crediti inesistenti.

Il Collegio del diritto, dichiarando inammissibile il ricorso per cassazione interposto dal PM, con la sentenza annotata ha validato il ragionamento seguito dal Tribunale cautelare che, accogliendo la richiesta di riesame, aveva annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip di Genova nel presupposto del volontario contributo causale del professionista nella consumazione del delitto tributario.

Di seguito si riportano i passaggi estratti dalla parte motiva del provvedimento riferita alla enunciazione degli indici presi in considerazione dai giudici del merito (secondo la Cassazione correttamente)  per escludere il dolo di partecipazione con motivazione ritenuta adeguata:

“….. …….In particolare, il Tribunale ha negato che dagli atti emergesse un riscontro della consapevolezza – in capo al consulente fiscale – della natura illecita della compensazione di crediti inesistenti in favore della ” s.r.l.”, e al riguardo ha evidenziato: a) l’assenza di un qualunque elemento (conversazioni, dichiarazioni, documenti) che attestasse la partecipazione dell’indagato al disegno criminoso volto a frodare l’Erario, in termini diversi dal mero inoltro di 3 modelli F24; b) il numero stesso dei modelli inviati, che “non depone di certo nel senso di un suo consapevole inserimento nella trama fraudolenta”, necessariamente a base della frode, peraltro evidentemente sostenuta da atti preordinati (contratto di accollo, pagamenti) nei quali il (omissis) non risultava aver mai coperto alcun ruolo o essere stato coinvolto; c) la cessazione del rapporto professionale con la ” s.r.l.”, avvenuta appena dopo l’invio dei modelli F24.

Ancora, il Tribunale ha sottolineato che il (omissis) aveva inoltrato per conto della società solo 3 modelli F24 per il 2018, peraltro il primo per un importo rilevante (circa 110mila euro), mentre i successivi per somme modeste (957,71 euro e 601,77 euro), così da far emergere ulteriormente l’insussistenza del profilo soggettivo del reato.

Nessun elemento, infine, aveva supportato l’ipotesi che l’indagato rivestisse il ruolo di ideatore della frode, e che si fosse poi allontanato dalla società soltanto per escludere da sé ogni sospetto”.

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.