Il termine di prescrizione dell’appropriazione indebita commessa dall’amministratore di condominio decorre dalla data di cessazione dell’incarico gestorio.

Segnalo la sentenza numero 33529/2023 – depositata il 01/08/2023 (udienza pubblica 17/05/2023), resa dalla Suprema Corte di Cassazione – sezione seconda penale che, affrontando il tema giuridico della responsabilità dell’amministratore di condominio che si appropria indebitamente di somme in danno dei singoli proprietari, ha precisato che ai fini del calcolo della prescrizione del reato contro il patrimonio il reato si deve intendere consumato alla data di cessazione dell’incarico e non da quella in cui vengono distratte le somme dalle casse condominiali.

Di seguito si riportano i passaggi estratti dalla parte motiva della sentenza annotata:

“….. …….Questa Corte ha già avuto modo di spiegare che «nel caso di appropriazione indebita di somme di denaro relative ad un condominio da parte di colui che ne sia stato amministratore, il reato si consuma all’atto della cessazione della carica, in quanto è in tale momento che, in mancanza di restituzione degli importi ricevuti nel corso della gestione, si verifica con certezza l’interversione del possesso. (In motivazione la Corte ha evidenziato che, considerata la natura fungibile del denaro, sino alla cessazione dalla carica l’amministratore potrebbe reintegrare il condominio delle somme precedentemente disperse)», (Sez. 2 – , Sentenza n. 19519 del 15/01/2020, Grassi, Rv. 279336 – 01).

Diversamente da quanto sostenuto dall’odierno ricorrente, dunque, risulta ininfluente il momento della materiale apprensione, dovendosi guardare alla possibilità che l’Amministratore restituisca le somme di cui si è indebitamente 4  impossessato.

Tale possibilità, invero, cessa nel momento in cui vengono dismessi i poteri di gestione attinenti al ruolo di amministratore di condominio”.

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.