Bancarotta preferenziale e non per distrazione all’amministratore della società che preleva il proprio compenso se l’emolumento è congruo rispetto all’attività gestoria svolta.
Segnalo la sentenza numero 36416/2023 – depositata il 31/08/2023 (udienza pubblica 11/05/2023), resa dalla Suprema Corte di Cassazione – sezione quinta penale, che è tornata ad affrontare il tema giuridico, spesso ricorrente nella prassi professionale, della qualificazione da attribuire alla condotta dell’amministratore della società che in assenza di previsioni statutarie o di delibere assembleari preleva dalle casse sociali il compenso per l’attività gestoria svolta nell’interesse dell’Ente.
Nel caso di specie i Giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, ritenuto l’imputato responsabile del delitto di bancarotta distrattiva per aver effettuato prelevamenti per euro 22.703,85 dalle casse sociali della S.r.l., della quale era stato amministratore unico dalla costituzione sino alla sentenza dichiarativa di fallimento.
Dalla lettura della sentenza in commento si ricava che il compenso prelevato in unica soluzione dall’amministratore unico corrispondeva al compenso non previsto né dallo statuto dell’impresa collettiva, né da delibera assembleare, corrispondeva a circa € 1.400,00 mensili.
Il Collegio del diritto ha ritenuto di dare continuità al dominante orientamento giurisprudenziale e rilevando una carenza di motivazione nelle due conformi pronunce di merito sul punto della legittimità e congruità del compenso prelevato dall’imputato, ha annullato con rinvio la sentenza impugnata per nuovo esame.
Di seguito si riporta il passaggio estratto dalla parte motiva della sentenza annotata che ha fissato il principio di diritto che segue cui si dovrà attenere il giudice del rinvio:
“….. Pertanto deve affermarsi il principio per cui, a seguito dell’accettazione rituale della carica di amministratore di una società di capitali, quest’ultimo ha diritto al compenso per l’attività svolta e spetta al giudice del merito verificare se, anche in assenza di delibera assembleare o di previsione statutaria in merito alla quantificazione dello stesso, ricorra il delitto di bancarotta preferenziale piuttosto che quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, a seconda che il diritto al compenso sia correlato ad una prestazione effettiva o meno e che il prelievo dalle casse sociali sia o meno congruo rispetto all’impegno profuso”.
Sullo stesso tema giuridico si segnalano due precedenti arresti giurisprudenziali annotati nel blog:
- il primo conforme al superiore principio di diritto: https://studiolegaleramelli.it/2021/05/25/la-congruita-dei-compensi-percepiti-non-esonera-lamministratore-della-fallita-da-responsabilita-penale-a-titolo-di-bancarotta-preferenziale-se-le-somme-sono-state-pagate-quando-limpr/;
- il secondo, difforme, applica il principio opposto in adesione ad altro e diverso orientamento di legittimità elaborato dalla medesima sezione della Cassazione: https://studiolegaleramelli.it/2020/10/01/la-percezioni-del-compenso-da-parte-dellamministratore-di-una-societa-decotta-configura-il-reato-di-bancarotta-fraudolenta-per-distrazione-e-non-la-meno-grave-bancarotta-preferenziale/
By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.