Nei reati tributari la responsabilità penale si estende a tutti gli amministratori componenti del CDA se non esiste specifica delega per gli adempimenti fiscali conferita al singolo componente.
Segnalo la sentenza numero 35314/2023 – depositata il 22/08/2023 (udienza camerale 13/06/2023), resa dalla Suprema Corte di Cassazione – sezione terza penale che, pronunciandosi in sede cautelare reale sulla legittimità di un sequestro preventivo, è tornata ad affrontare il tema giuridico della responsabilità penale degli amministratori componenti del CDA (destinatari del provvedimento ablatorio per equivalente) in caso di commissione di reati tributari da parte dell’Ente.
Nel caso di specie il G.i.p. presso il Tribunale di Latina aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente disposto nei confronti dell’indagato ricorrente – in qualità di componente del Consiglio di Amministrazione della società cooperativa integrata sociale esercente l’attività di accoglienza di cittadini provenienti da Paesi terzi richiedenti asilo e rifugiati politici – per i reati di cui agli artt. 2 e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000.
Il Tribunale cautelare investito della richiesta di annullamento del provvedimento contro era stata presentata richiesta di riesame, aveva confermato il decreto di sequestro.
Il Collegio del diritto, dichiarando inammissibile il ricorso per cassazione interposto dalla difesa del giudicabile contro l’ordinanza del Tribunale di Latina, ha ritenuto di dare continuità ai principi di diritto già elaborati afferenti la responsabilità penale dell’organo amministrativo collegiale.
Di seguito si riportano i passaggi estratti dalla parte motiva del della sentenza in commento di interesse per la presente nota:
“….. ……. Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’art. 2392, cod. civ., norma che regola la posizione di garanzia degli amministratori all’interno delle s.p.a., dispone che questi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge o dallo statuto, a meno che non si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o attribuite in concreto ad uno o più di essi, così come ribadisce specificamente per il consiglio di amministrazione l’art. 2381, secondo comma, cod. civ.
Dovendosi perciò distinguere l’ipotesi in cui il consiglio di amministrazione operi con o senza deleghe, deriva dal suddetto assetto normativo che, a meno che l’atto non rientri nelle attribuzioni delegate al comitato esecutivo o taluno dei consiglieri che ne sono parte, tutti i componenti del consiglio di amministrazione rispondano – salvo il meccanismo di esonero contemplato dal terzo comma dell’art. 2392, cod. civ., che prevede l’esternazione e l’annotazione dell’opinione in contrasto da parte del consigliere dissenziente nonché immune da colpa – degli illeciti deliberati dal consiglio, anche se in fatto non decisi o compiuti da tutti i suoi componenti.
In tema di reati tributari, dunque, nel caso di delitto deliberato e direttamente realizzato da singoli componenti del consiglio di amministrazione, nel cui ambito non sia stata conferita alcuna specifica delega, ciascuno degli amministratori risponde a titolo di concorso per omesso impedimento dell’evento, ove sia ravvisabile una violazione dolosa dello specifico obbligo di vigilanza e di controllo sull’andamento della gestione societaria derivante dalla posizione di garanzia di cui all’art. 2392, cod. civ. (Sez. 3, n. 30689 del 04/05/2021, Rv. 282714).
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio sopra enunciato, spiegando che non vi era alcuna delega riferibile ad alcuno dei componenti del consiglio di amministrazione della [omissis] pertanto, ha ritenuto gravante su tutti i consiglieri la responsabilità solidale per gli illeciti posti in essere dal consiglio di amministrazione, che devono riferirsi solidalmente a ciascuno di essi, e in particolar modo all’odierno ricorrente che, all’epoca dei fatti contestati, era stato prima legale rappresentante della [omissis] e, successivamente, era stato eletto presidente del consiglio di amministrazione della medesima società”.
By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.