Condannato l’odontoiatra che esegue un trattamento dentario invasivo non necessario.

Segnalo la sentenza numero 25134/2023 – pubblicata il 25/08/2023, resa dalla Suprema Corte di Cassazione – sezione terza civile, cha affrontato il tema giuridico della responsabilità professionale dell’odontoiatra che esegue un trattamento invasivo in danno del paziente in assenza di conclamati fenomeni patologici.

Secondo quanto si ricava dalla sentenza in commento, il professionista sanitario, veniva evocato in giudizio dal paziente  che lamentava il suo inadempimento, per aver provveduto all’estrazione di sei elementi dentali e di un impianto prevedendone la loro sostituzione con impianti endossei, con evidente overtreatment non sussistendo patologie in atto all’atto dell’intervento.

In primo grado la domanda di risarcimento danni veniva rigettata mentre in grado di appello ne veniva riconosciuta la fondatezza sulla base di nuova CTU con conseguente accoglimento della richiesta risarcitoria.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso interposto dall’odontoiatra e  per quanto di interesse per la presente nota sul tema della ripartizione egli oneri probatori tra le parti processuali, dando continuità al dominante orientamento giurisprudenziale,  ha statuito quanto segue: “….. ……. Dall’esame della [omissis] riportata graficamente nella CTU fatta eseguire ad inizio cure dal dottor [omissis] non si rileva a carico dei denti che lo stesso prevedeva di estrarre alcuna patologia di tipo endodontico o parodontale che ne richiedesse la certa estrazione», e che: « in tal caso era onere del dottor  [omissis] dimostrare la situazione patologica dentaria tale da determinare la necessità dell’estrazione di un così significativo numero di elementi» (v. p. 4 della sentenza impugnata), la corte territoriale è pervenuta, con congrua motivazione, ad affermare la responsabilità del professionista, che non ha eseguito esattamente la sua prestazione e non è riuscito a provare la non imputabilità del suo inadempimento, come era suo specifico onere secondo costante orientamento di questa Suprema Corte (cfr. pp. 28-29 della impugnata sentenza: «secondo i  pacifici principi giurisprudenziali in materia di responsabilità medica, una volta allegato da parte del paziente l’inadempimento e l’aggravamento della sua patologia, è onere del medico dare la prova di aver regolarmente adempiuto la prestazione sanitaria. In tal caso era onere del dottor dimostrare la situazione patologica dentaria tale da determinare la necessità dell’estrazione in così significativo numero di elementi”

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.