La bancarotta semplice documentale è reato ascrivibile solo al soggetto che ricopriva la carica di amministratore al momento del fallimento della società.

Segnalo la sentenza numero 36438/2023 – depositata il 31/08/2023 (udienza pubblica 31/05/2023), resa dalla Suprema Corte di Cassazione – sezione quinta penale, che si è pronunciata sulla qualità che deve rivestire il soggetto attivo del reato per  rispondere del reato di bancarotta semplice documentale.

Nel caso di specie i Giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, ritenuto l’imputato responsabile di bancarotta preferenziale e di bancarotta semplice documentale, quest’ultimo reato per avere omesso di tenere, nei tre anni precedenti alla dichiarazione di fallimento, il libro degli inventari, non consegnato a richiesta del curatore fallimentare.

Contro la sentenza resa dalla Corte territoriale di Torino interponeva ricorso per cassazione la difesa dell’imputato articolando plurimi motivi di impugnazione, stigmatizzando, per quanto concerne la bancarotta semplice documentale, che il giudicabile non ricopriva la carica di amministratore della società alla data del fallimento dell’ente e che, pertanto, non poteva rispondere del reato fallimentare in parola.

Il Collegio del diritto ha ritenuto fondata la superiore doglianza ed annullato il relativo capo di condanna.

Di seguito si riporta il passaggio estratto dalla parte motiva della sentenza annotata che ha fissato il principio di diritto di interesse per la presente nota:

“…..I giudici di merito, invero, hanno basato il giudizio di responsabilità a carico dell’imputato per la bancarotta semplice documentale sul solo fatto che egli, contattato dal curatore, non aveva consegnato il libro degli inventari. Tale motivazione, tuttavia, non tiene conto che: l’obbligo di consegna al curatore delle scritture contabili grava sull’amministratore in carica al momento del fallimento; l’imputato, al momento del fallimento, non rivestiva più alcuna carica formale in seno alla società.

La motivazione della sentenza impugnata, pertanto, si presenta viziata sotto il profilo logico non spiegando le ragioni per le quali la responsabilità per la mancata consegna al curatore del libro degli inventari debba essere fatta ricadere sul [omissis] che, nel momento del fallimento, non rivestiva alcuna carica formale.

La sentenza impugnata, pertanto, limitatamente al reato di bancarotta semplice documentale”

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.