La Cassazione conferma la natura eccezionale della condotta “abnorme” del lavoratore quale causa di interruzione del nesso di causalità.
Segnalo la sentenza numero 34340/2023 – depositata il 04/08/2023 (udienza pubblica 11/04/2023), resa dalla Corte di Cassazione – sezione quarta penale, che è tornata a pronunciarsi sul tema giuridico delle condizioni che devono ricorrere affinché la condotta del lavatore che subisce l’infortunio possa essere qualificata “abnorme”, ed in quanto tale interruttiva del nesso di causalità materiale tra la condotta omissiva ascritta al garante la sicurezza sul lavoro e l’evento infausto.
Nel caso di specie i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, ritenuto gli imputati tratti a giudizio responsabili di cooperazione nel delitto di omicidio colposo in danno di un operaio deceduto in cantiere perché, mentre era fermo sulla carreggiata non asfaltata, sopraggiungeva a retromarcia un automezzo trasportante bitume, che doveva avvicinarsi alla macchina finitrice per effettuare lo scarico.
L’autista del veicolo, non accortosi della presenza dell’operaio lo investiva, cagionandone la morte a causa delle lesioni subite.
Le difese degli imputati interponevano ricorso per cassazione contro la sentenza resa dalla Corte territoriale di Salerno interponendo plurimi motivi di impugnazione contestando la decisione del Collegio di appello che aveva ritenuto irrilevante nell’eziologia dell’evento la condotta della vittima che si assumeva improntata ad imprudenza nell’occorso.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso.
Di seguito si riportano i passaggi estratti dal tessuto motivazionale della sentenza in commento di interesse per la presente nota:
“Quanto alla invocata (da tutti i ricorrenti) abnormità della condotta della vittima, tale da aver attivato un rischio eccentrico ed esorbitante dalla sfera di rischio governata dal titolare della posizione di garanzia e da interrompere il nesso causale, la Corte di appello, nell’escluderla, ha ricordato che il più di una volta, nel corso della stessa giornata e prima dell’incidente, si era spostato sulla carreggiata adiacente per potere, come asserito da tutti i testi, avere una visuale esatta della portata del getto di calcestruzzo, e quindi ottenere un miglior risultato della sua prestazione lavorativa.
Si tratta di un dato fattuale che, come correttamente sostiene la sentenza impugnata, sgombra il campo da eventuali suggestioni derivanti dalla sottesa valutazione della condotta della vittima come eccentrica rispetto alle mansioni svolte, frutto di una sua censurabile iniziativa.
Giova sul punto ricordare che la giurisprudenza di legittimità considera interruttiva del nesso di condizionamento la condotta del lavoratore non solo quando essa si collochi in qualche modo al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione in corso ma anche quando, pur collocandosi nell’area di rischio, sia esorbitante dalle precise direttive ricevute ed, in sostanza, consapevolmente idonea a neutralizzare i presidi antinfortunistici posti in essere dal datore di lavoro; cionondimeno, quest’ultimo, dal canto suo, deve aver previsto il rischio ed aver adottato le misure prevenzionistiche esigibili in relazione alle particolarità del lavoro.
La giurisprudenza di legittimità è, infatti, ferma nel sostenere che non possa discutersi di responsabilità (o anche solo di corresponsabilità) del lavoratore per l’infortunio quando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità (Sez. 4, n.22044 del 2/05/2012, Goracci, n.m.; Sez. 4, n.21511 del 15/04/2010, De Vita, n.m.).
Le disposizioni antinfortunistiche perseguono, infatti, il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l’area di rischio da gestire include il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l’instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e per tale ragione foriere di pericoli (Sez. 4, n.4114 del 13/01/2011, n.4114, Galante,n.m.)”.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA