Il socio che preleva dalle casse sociali le somme già versate in conto capitale commette il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione.
Segnalo la sentenza numero 37703/2023 – depositata il 14/09/2023, resa dalla Corte di Cassazione -sezione quinta penale, che è tornata a pronunciarsi sul tema della qualificazione giuridica della condotta del socio che preleva dalla società (decotta e poi fallita) la liquidità in precedenza conferita in favore dell’ente a titolo di finanziamento soci.
Nel caso di specie il Giudice per l’udienza preliminare giudicando con rito abbreviato aveva assolto l’imputato, rinviato a giudizio nella qualità di amministratore unico e socio della società fallita con l’accusa di bancarotta fraudolenta per distrazione per avere rimborsato a sé stesso le somme erogate all’Ente a titolo di finanziamento per l’importo di circa 44.000 euro.
Il Collegio del diritto, accogliendo il ricorso per cassazione interposto dal Procuratore della Repubblica, ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, dando ulteriore continuità al principio di diritto che segue:
“Inoltre, anche in relazione alla qualificazione del fatto sub specie della bancarotta preferenziale, occorre osservare che: «in tema di reati fallimentari, il prelievo di somme di denaro a titolo di restituzione dei versamenti operati dai soci in conto capitale (o indicati con analoga dizione) integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione, non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso della vita della società, mentre il prelievo di somme quale restituzione dei versamenti operati dai soci a titolo di mutuo integra la fattispecie di bancarotta preferenziale» (Sez. 5, n. 32930 del 21/06/2021, Provvisionato, Rv. 281872 – 01; cfr. pure Sez. 5, n. 18808 del 10/03/2023, Di Prima, n.m.)”.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA