Il semplice uso dell’autovettura aziendale in leasing non configura bancarotta per distrazione a carico dell’amministratore.

Segnalo la recente sentenza numero 37414/2023 – depositata in data 13/09/2023 (udienza pubblica 03/05/2023), resa dalla sezione quinta penale, che ha affrontato il tema giuridico dell’eventuale responsabilità penale per reati fallimentari configurabile a carico dell’amministratore dell’ente fallito in relazione all’uso dell’autovettura aziendale.

Nel caso di specie i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, ritenuto l’imputato, rinviato a giudizio quale amministratore di diritto della società fallita, responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione per l’uso di un’autovettura condotta in leasing dalla società.

Contro la sentenza della Corte territoriale di Trento  la difesa dell’imputato ricorreva per cassazione articolando plurimi motivi di impugnazione.

Il Collegio del diritto ha accolto il ricorso in riferimento al capo di sentenza di condanna per bancarotta distrattiva riferita all’utilizzo dell’automobile, trattandosi di mero uso del bene mai distaccato dal patrimonio aziendale in danno del ceto creditorio.

Di seguito si riporta il passaggio tratto dal costrutto argomentativo della sentenza in commento che si riferisce alla questione di diritto in disamina:

“Invece, il ricorso è fondato in relazione alla contestata distrazione della bancarotta fraudolenta distrattiva relativa alla concessione in uso a [omissis] quale benefit per l’incarico di amministratore di diritto della fallita, di un autoveicolo di cui la società aveva il godimento in forza di un contratto di leasing finanziario, per la dirimente considerazione che il mero uso del mezzo non integra un distacco del bene dal patrimonio dell’ente, con conseguente depauperamento in danno dei creditori, in cui si concreta l’elemento oggettivo del reato (Sez. 5, n. 30830 del 05/06/2014 Di Febo, Rv. 260486 – 01). Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di limitatamente alla condotta di cui al capo 1, lett. i), perché il fatto non sussiste, senza effetto sulla pena atteso che essa, per la bancarotta distrattiva, è già stata irrogata nel minimo edittale (né vi sono censure relative al trattamento sanzionatorio)”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA