Il Giudice penale competenze a conoscere della diffamazione consumata tramite mail è quello del luogo ove lo riceve il destinatario.

Segnalo la sentenza numero 38144/2023 –  depositata in data 18/09/2023 (udienza pubblica 27/06/2023), resa dalla Corte di Cassazione – sezione quinta penale, che ha affrontato il tema giuridico dell’individuazione dell’Autorità giudiziaria territorialmente competente a conoscere della diffamazione consumata tramite il plurimo invio a soggetti diversi di comunicazioni di posta elettronica, ritenute lesive dell’altrui reputazione.

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso con il quale la difesa dell’imputato aveva reiterato l’eccezione di incompetenza per territorio già disattesa dai Giudice del doppio grado di merito, ha ritenuto di dare continuità al principio diritto che segue:

“….In tal senso occorre allora premettere che quello di diffamazione è un reato di evento, che si consuma nel momento e nel luogo in cui soggetti terzi rispetto all’agente ed alla persona offesa percepiscono l’espressione offensiva (ex multis Sez. 5, n. 25875 del 21/06/2006, Cicino ed altro, Rv. 234528).

Per individuare tale luogo qualora il reato venga commesso per via telematica attraverso la trasmissione a plurimi destinatari di un messaggio di posta elettronica è necessario sottolineare come l’e-mail sia una comunicazione diretta a destinatario predefinito ed esclusivo (anche quando plurimi siano i soggetti cui viene indirizzata), al quale viene recapitata informaticamente presso il server di adozione, collegandosi al quale attraverso un proprio dispositivo e utilizzando delle chiavi di accesso personali, questi può prenderne cognizione.

Diversamente, dunque, a quanto condivisibilmente affermato da questa Corte (Sez. 5, n. 16262 del 04/04/2008, Tardivo, Rv. 239832; Sez. 5, n. 23624 del 27/04/2012, P.C. in proc. Ayroldi, Rv. 252964) con riguardo a scritti, immagini o file vocali caricati su siti web o diffusi sui social media, nell’ipotesi dell’invio di messaggi di posta elettronica, il requisito della comunicazione con più persone non può presumersi sulla base dell’inserimento del contenuto offensivo nella rete (e cioè, nel caso di specie, della loro spedizione), ma è necessaria quantomeno la prova dell’effettivo recapito degli stessi, sia esso la conseguenza di un’operazione automatica impostata dal destinatario ovvero di un accesso dedicato al server.

In altri termini è sufficiente la prova che il messaggio sia stato “scaricato” (e cioè trasferito sul dispositivo dell’utente dell’indirizzo), mentre l’effettiva lettura può presumersi, salvo prova contraria (Sez. 5, n. 55386 del 22/10/2018, Assirelli, Rv. 274608).

Nel caso di specie tale prova è stata raggiunta quantomeno con riguardo a due dei destinatari del messaggio, condizione sufficiente a considerare il luogo di consumazione del reato quello in cui la ricezione del messaggio è avvenuta, correttamente identificato nella città di Palermo per entrambi i destinatari sulla base di quanto dichiarato dagli stessi nel processo e non contestato dal ricorrente”.

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.