La chiusura del fallimento non fa venire meno l’azione civile della curatela nel processo penale.
Segnalo la sentenza numero 38739/2023 – depositata il 22/09/2023 (udienza pubblica 28/06/2023), resa dalla Suprema Corte di Cassazione – sezione quinta penale, che ha affrontato la questione giuridica della persistente legittimazione da parte del Curatore a coltivare la pretesa risarcitoria nell’ambito del processo penale dopo la chiusura del fallimento.
Nell caso di specie, la Corte di Appello di Torino, aveva dichiarato l’estinzione del delitto di bancarotta semplice per il quale l’imputato aveva riportato condanna in primo grado, confermando le statuizioni civili in favore della curatela fallimentare costituitasi parte civile.
La difesa dell’imputato interponeva ricorso per cassazione sostenendo che la chiusura del fallimento con ripartizione dell’attivo realizzato, aveva fatto venir meno la legittimazione attiva della costituita parte civile, con conseguente caducazione del capo di sentenza di condanna al risarcimento del danno.
Il Collegio del diritto ha dichiarato inammissibile l’impugnazione di legittimità perché manifestamente infondata.
Di seguito si riportano i passaggi estratti dalla parte motiva del provvedimento riferita alla scrutinata questione di diritto:
“….. Il decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (convertito nella legge n. 132 del 6 agosto 2015) è intervenuto nell’ambito della procedura per la chiusura del fallimento, prevedendo che: la chiusura del fallimento per compiuta ripartizione finale dell’attivo «non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi di giudizio, ai sensi dell’articolo 43» (art.118 legge fall.); nell’ipotesi di chiusura con giudizi pendenti, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto previsto all’art. 118, comma 6, legge fall.
La norma fa riferimento al caso di chiusura del fallimento di cui all’art. 118, comma 1, numero 3 legge fall. (ossia «quando è compiuta la liquidazione finale dell’attivo»), che è proprio quello che ricorre nel caso in esame.
L’art. 120 legge fall., come novellato nel 2015, prevede, inoltre, che: «nell’ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell’articolo 118, secondo comma, terzo periodo e seguenti, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto …». Risulta, pertanto, del tutto priva di fondamento la tesi del ricorrente, secondo il quale, con la chiusura del fallimento, gli organi della procedura concorsuale sarebbero rimasti privi della legittimazione attiva”.
By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.