La rilevante entità del debito tributario costituisce elemento ostativo per la messa alla prova dell’imputato.

Segnalo la sentenza numero 39124/2023, depositata il 26/09/2023, resa dalla Suprema Corte di Cassazione – sezione terza penale, che ha ritenuto di dare continuità all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il rilevante valore del debito tributario costituisce fatto ostativo alla  sospensione del processo penale con messa alla prova dell’imputato.

Nel caso di specie il giudicabile  era stato dichiarato responsabile dai giudici del doppio grado di merito  del reato di cui all’art. 10-ter d.lgs 74/2000 – per avere, nella qualità di legale rappresentante e presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali, omesso di versare l’imposta IVA dovuta per l’anno 2014, pari ad euro 533.180,00, da versarsi entro il 29 dicembre 2015

La Corte di legittimità, con la sentenza annotata, sulla questione giuridica sollevata con il motivo di appello che aveva censurato il diniego della messa alla prova, ha dichiarato inammissibile il ricorso e statuito quanto segue:

La censura non si confronta con le argomentazioni espresse dalla Corte di appello che, nel ritenere corretta la decisione del primo giudice, ha rimarcato, quali elementi ostativi all’accoglimento dell’istanza in questione, la oggettiva gravità della contestazione (in ragione della rilevantissima somma non versata) e la personalità negativa dell’imputato desunta dal fatto che trattasi di condotta non episodica

Per ulteriori approfondimenti sull’argomento si rimanda ad una precedente nota di commento di un recente arresto giurisprudenziale in termini:   https://studiolegaleramelli.it/2023/08/02/negata-la-messa-alla-prova-per-il-reato-di-omesso-versamento-iva-se-limpegno-rateale-assunto-dallimputato-e-incongruo-rispetto-al-debito-fiscale-complessivo/

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.