La Cassazione conferma l’inapplicabilità della compensazione legale ai reati tributari.
Segnalo la sentenza numero 39122/2023 – depositata il 26 settembre 2023 (udienza pubblica 12/07/2023, con la quale la sezione terza penale della Corte di Cassazione, ha confermato il principio di diritto secondo il quale la compensazione legale di natura civilistica (art.1243 cod. civ.) non può avere rilevanza nel processo penale.
Nel caso di specie i giudici del doppio grado di merito, avevano, concordemente, dichiarato l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 10 ter d.lgs. 74/2000, perché, nella qualità di amministratore unico di una società di capitali, avendo presentato la dichiarazione obbligatoria in materia di imposta sul valore aggiunto per gli anni fiscali 2010 e 2011, ometteva di versare il relativo importo nel termine stabilito per il versamento dell’acconto nel periodo di imposta successivo a quello della dichiarazione, condannandolo, per l’effetto, alla pena ritenuta di giustizia.
Contro la sentenza resa dalla Corte territoriale di Lecce interponeva ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, stigmatizzando l’assenza di dolo di evasione in capo al giudicabile in ragione dell’esistenza di un credito di imposta vantato dalla società (in bonis) nei confronti dell’Erario superiore all’importo del contestato omesso versamento Iva, fatto questo dimostrativo della volontà di pagare l’imposta indiretta attraverso la compensazione del credito vantato nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, il cui riconoscimento, si legge nella sentenza, era stato peraltro già sollecitato dal ricorrente, chiedendo alla curatela di riassumere il giudizio nei confronti dell’Erario.
La Suprema ha dichiarato inammissibile il ricorso e sul punto di diritto di interesse per la presente nota ha statuito quanto segue:
“…Nè coglie nel segno il richiamo all’art. 13 d.lgs 74/2000, in considerazione del principio di diritto, secondo cui, in tema di reati tributari, la compensazione legale del debito Iva con i crediti del contribuente non integra la causa di non punibilità prevista dall’art. 13 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, rappresentando un modo di estinzione dell’obbligazione diverso dall’adempimento e non costituendo, pertanto, una forma di “pagamento” del debito quale elemento richiesto espressamente dalla norma (Sez 3 n. 17806 del 29/01/2020, Rv.279426 – 01)”
Segnalo, inoltre, che a conclusioni diverse deve giungersi quando tramite compensazione “tributaria” riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate si giunge alla estinzione dell’obbligazione tributaria come affermato dalla Suprema Corte con la 41609/2022 – depositata il 04/11/2022, che ha accolto un mio ricorso relativo ad una fattispecie di sequestro preventivo per equivalente disposto in relazione all’art.2 d.lgs. n.74/2000.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA