I messaggi inviati tramite Facebook ed Instagram non integrano il reato di molestie.
Segnalo la sentenza numero 40033/2023 – depositata il 03/10/2023, resa dalla Corte di Cassazione -sezione prima penale, che si è pronunciata sul tema giuridico della configurabilità o meno del reato previsto e punito dall’art. 660 cod. pen. (molestia o disturbo alle persone, punito a querela della persona offesa, con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516), quando i messaggi vengono trasmessi dal mittente tramite Facebook ed Instagram.
Il Collegio del diritto ha accolto il ricorso annullando senza rinvio la sentenza di condanna della Corte di Appello di Caltanisetta, definendo il perimetro punitivo della norma incriminatrice.
Nel caso di specie, la Suprema Corte, ha escluso l’avvenuta consumazione del reato, considerato che l’invasività della comunicazione tramite social network è rimessa alla libera scelta di immediata visibilità od avviso sonoro dei messaggi spediti dal mittente, che rientra nella discrezionalità del loro destinatario, unico soggetto abilitato ad impostare le funzioni del suo device.
Di seguito di riportano i passaggi estratti dal tessuto motivazionale della sentenza in commento di interesse per la presente nota:
“In realtà, però, se sono i sistemi di alert o preview che affiancano la forma di comunicazione a distanza a rendere la stessa sufficientemente invasiva da dover essere considerata molesta nel significato dell’art. 660 cod. pen., deve essere a questo punto osservato che la esistenza o meno di un sistema di alert o preview dipende, in realtà, non dal soggetto che invia, ma da quello che riceve, che può decidere liberamente se consentire all’applicazione di messaggistica telematica di inviargli la notifica della ricezione di un messaggio.
La stessa sentenza Ballarino, d’altronde, aveva affermato che la messaggistica telematica avrebbe potuto essere equiparata, quanto ad invasività, alla corrispondenza epistolare, sfornita di tutela penale nel sistema dell’art. 660 cod. pen., se il destinatario dei messaggi non fosse avvertito dell’arrivo e decidesse di aprire la posta pervenuta, come per la corrispondenza epistolare, senza subire alcun condizionamento costituito da segni o rumori premonitori.
La possibilità per il destinatario della comunicazione di sottrarsi all’interazione immediata con il mittente e di porre un filtro alla comunicazione a distanza permettendogli di decidere di non essere raggiunto dalla stessa, se non in un momento in cui decide liberamente di farlo, rende, infatti, tale forma di comunicazione oggettivamente meno invasiva di quella effettuata a mezzo del telefono, e più vicina a quella epistolare.
Ma, in un sistema di messaggistica telematica che ormai, per effetto dell’ulteriore progresso delle telecomunicazioni, permette al destinatario di sottrarsi sempre all’interazione immediata con il mittente ponendo un filtro al rapporto con il soggetto che invia il messaggio molesto, la equiparazione tra, la invasività delle comunicazioni moleste effettuate tramite sistemi di messaggistica telematica e quella delle comunicazioni tradizionali effettuate con il mezzo del telefono non si giustifica più, perché la circostanza che il messaggio telematico abbia assunto quella maggiore invasività che lo rende assimilabile alla telefonata molesta ricevuta improvvisamente dipende non da una scelta del soggetto che invia, ma da una scelta del soggetto che riceve”.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA