Il dolo del reato di omessa dichiarazione sussiste anche per il contribuente che si limita ad effettuare la comunicazione Iva senza poi presentare la dichiarazione.

Segnalo la sentenza numero 40492.2023 – depositata il 05.10.2023, resa dalla sezione terza penale della Corte di Cassazione che ha ritenuto sussistente il delitto di omessa dichiarazione a carico del contribuente che pure avendo effettuato la comunicazione Iva ex art.8 bis D.P.R n.322/1998 non presenta la dichiarazione di legge ai fini del pagamento dell’imposta indiretta.

La Suprema Corte, rigettando il motivo di ricorso con il quale la difesa dell’imputato aveva sostenuto la carenza del dolo specifico di evasione sul presupposto che l’imputato comunque eseguito la comunicazione Iva (il fatto si assumeva come dimostrativo della volontà di non sottrarsi al pagamento dell’imposta), ha ritenuto di dare continuità  ad un precedente arresto giurisprudenziale fissando il principio di diritto che segue:

È configurabile la responsabilità del contribuente per il delitto di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche quando lo stesso abbia regolarmente provveduto alla comunicazione IVA, prevista dall’art. 8-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, poiché si tratta di adempimenti non equipollenti e che rispondono a diverse finalità” (Sez. 3 – , Sentenza n. 7135 del 17/12/2020 Ud. (dep. 24/02/2021) Rv. 281323 – 01).

Gli adempimenti fiscali hanno una finalità diversa, mentre la dichiarazione serve a liquidare l’imposta la semplice comunicazione non serve al pagamento dell’IVA”.

By Claudio Ramelli© riproduzione riservata.