Condannato per omicidio colposo l’R.L.S. che non svolge il suo ruolo per prevenire gli incidenti sul lavoro.

Segnalo la sentenza numero 38914/2023 – depositata il 25/09/2023, resa dalla Corte di Cassazione – sezione quarta penale, che si è pronunciata sul tema della responsabilità penale che può assumere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nell’ipotesi in cui non svolga l’attività cui è preposto al fine di  assicurare il corretto svolgimento del processo di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, quale figura di raccordo tra lavoratori e datore di lavoro.

Nel caso di specie, l’incidente sul lavoro con esito mortale, interessava un dipendente assunto con mansioni e qualifica di impiegato tecnico, di fatto adibito dal datore di lavoro anche a svolgere  le       funzioni di magazziniere, senza averne       ricevuto la corrispondente formazione (comprensiva dell’addestramento all’utilizzo del carrello elevatore).

Accadeva cosi che, durante le operazioni di stoccaggio, dopo avere trasportato, a mezzo di un carrello elevatore, un carico di tubolari di acciaio, l’operaio sceso dal carrello elevatore ed arrampicatosi sullo scaffale per meglio posizionare ii carico, venisse schiacciato sotto il peso dei tubolari che gli rovinavano addosso.

Al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, veniva  stata ascritta, secondo la concorde valutazione dei giudici di merito che lo condannavano alla pena ritenuta di giustizia,  la colpa specifica correlata a violazioni di norme in materia di sicurezza sul lavoro, per aver concorso a cagionare l’infortunio mortale di cui sopra, attraverso una serie di contegni omissivi, consistiti nell’aver omesso di promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, di sollecitare ii datore di lavoro ad effettuare la formazione dei dipendenti per l’uso dei mezzi di sollevamento e di informare responsabili dell’azienda dei rischi connessi all’utilizzo, da parte della vittima  del carrello elevatore.

Contro la sentenza resa dalla Corte di appello di Bari interponeva ricorso per cassazione la difesa dell’imputato contestando la sussistenza in capo all’R.L.S. di una posizione di garanzia dalla quale possa derivare una responsabilità penale in caso di reato colposo di evento (omicidio o lesioni colpose).

Il Collegio del diritto ha rigettato il ricorso ed affermato il principio di diritto contenuto nei passaggi della parte motiva della sentenza che seguono:

Come ènoto, l’art.50 d.lgs. 81/2008, che ne disciplina le funzioni e i compiti, attribuisce al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare ii flusso informative aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ciò detto, è bene precisare che, nel caso di specie, viene in rilievo non se l’imputato, in tale sua veste, ricoprisse o meno una posizione di garanzia – intesa come titolarità di un dovere di protezione e di controllo finalizzati ad impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire (art. 40 cpv. cod. pen.) –  ma se egli abbia, con la sua condotta, contribuito causalmente alla verificazione dell’evento ai sensi dell’art. 113 cod. pen.

E, sotto questo profilo, la sentenza impugnata ha illustrate adeguatamente i termini in cui si è realizzata la cooperazione colposa dello (omissis)nel delitto di cui trattasi.

Richiamati i compiti attribuiti dall’art. 50 al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, ha osservato come l’imputato non abbia in alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge, consentendo che (omissis) fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l’adozione da parte del responsabile dell’azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori, nonostante le sollecitazioni in tal senso formulate dal (omissis)”.

By Claudio Ramelli© riproduzione riservata.