L’amministratore di diritto della società è responsabile del delitto di omessa dichiarazione in quanto obbligato ex lege a presentare la dichiarazione fiscale.

Segnalo la sentenza numero 40490.2023 – depositata il 05.10.2023, resa dalla sezione terza penale della Corte di Cassazione, che ritengo di grande interesse per la selezione della linea difensiva da tenere in sede penale tributaria.

Le allegazioni difensive e le prove (dichiarative e documentali)  a loro sostegno che dovranno essere articolate   dovranno, necessariamente, tenere conto del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità sedimentata intorno al tema giuridico del titolo della responsabilità penale dell’amministratore di diritto dell’ impresa collettiva, rinviato a giudizio per il delitto p. e p. dall’art.5 d.lgs. n.74/2000.

La Suprema Corte, rigettando il motivo di ricorso con il quale la difesa dell’imputato aveva sostenuto la carenza del dolo specifico di evasione in capo all’imputato, sul presupposto che egli non era l’effettivo dominus della società ma mera “testa di legno”  e come tale estraneo all’attività gestoria, ha fissato il principio di diritto riportato nei passaggi della parte motiva di seguito riprodotti:

“ Tuttavia, sul punto, ultimamente, la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione ha evidenziato come il reato di omessa dichiarazione risulta commesso dall’amministratore di diritto quale autore principale, in quanto direttamente obbligato: “In tema di omessa dichiarazione, il legale rappresentante di un ente che non abbia dello stesso l’effettiva gestione non risponde ex art. 40, comma secondo, cod. pen. per violazione dei doveri di vigilanza e controllo derivanti dalla carica rivestita, ma quale autore principale della condotta, in quanto direttamente obbligato “ex lege” a presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di soggetti diversi dalle persone fisiche, che devono essere da lui sottoscritte e, solo in sua assenza, da chi abbia l’amministrazione, anche di fatto” (Sez. 3 – , Sentenza n. 20050 del 16/03/2022 Ud. (dep. 23/05/2022) Rv. 283201 – 01).

Nel caso di specie, infatti, si tratta di obblighi dichiarativi gravanti direttamente ed immediatamente sul legale rappresentante dell’ente secondo quanto dispongono gli artt. 1, comma 4, e 8, comma 6, d.P.R. n. 322 del 1988, a mente dei quali le dichiarazioni relative alle imposte dirette 4 e sul valore aggiunto dei soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere sottoscritte da chi ne ha la legale rappresentanza e solo in assenza di questi da chi ne ha l’amministrazione, anche di fatto.

La responsabilità omissiva del legale rappresentante dell’ente, dunque, non deriva dall’applicazione dell’art. 40, cod. pen. (e dunque dalla violazione di un dovere di controllo), bensì dalla violazione dell’obbligo gravante direttamente su di lui, obbligo che concorre a tipizzare la fattispecie di reato di omessa dichiarazione di cui all’art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000, selezionandone l’autore e qualificando il reato stesso come a “soggettività ristretta” che può essere commesso solo da chi sia obbligato, per legge, a presentare la dichiarazione”.

By Claudio Ramelli© riproduzione riservata.