La Cassazione conferma l’orientamento rigoroso sul riconoscimento dei vantaggi compensativi infragruppo nella bancarotta fraudolenta per distrazione.

Segnalo la sentenza numero 40988.2023 – depositata il 09.10.2023, resa dalla sezione quinta penale della Corte di Cassazione, che ha ritenuto destituita di fondamento la tesi avanzata dalla difesa dell’imputato volta ad ottenere l’assoluzione dal delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva per effetto dei vantaggi compensativi tra più società facenti parte del medesimo gruppo di imprese.

Secondo la concorde valutazione dei giudici di merito l’imputato, rinviato a giudizio nella sua qualità di amministratore unico di una società fallita, era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta  patrimoniale per aver distratto dal patrimonio societario l’importo di 215 mi1a euro in favore di una società  e 400mi1a euro in favore di altra persona giuridica, tramite la cessione simulata di un contratto preliminare di acquisto di un immobile.

La Suprema Corte, rigettando il motivo di ricorso con il quale la difesa dell’imputato aveva sostenuto, ma non adeguatamente provato, la destinazione da parte dell’imputato delle somme prelevate dalle casse sociali dell’impresa per adempiere alle obbligazioni sociali (pagamento stipendi e fornitori), ha ritenuto di dare continuità  al consolidato orientamento giurisprudenziale che ha reiteratamente enunciato il principio di diritto che segue:

“La motivazione è in armonia con il costante orientamento di questa Corte in tema di vantaggi compensativi, in presenza dei quali si può escludere la natura distrattiva di un’operazione infra-gruppo ma solo tramite la dimostrazione di un saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell’interesse del gruppo, elemento indispensabile per considerare lecita l’operazione temporaneamente svantaggiosa per la società depauperata, non essendo sufficiente, allo scopo, neppure allegare la mera partecipazione al gruppo, ovvero l’esistenza di un vantaggio per la società controllante. Sez. 5, Sentenza n. del 30/06/2016 Ud. (dep. 08/11/2016);Rv. 268675.Sez 5, Sentenza n. del 02/03/2017 Ud. (dep. 31/03/2017 ) Rv. 26970 .

A fronte di tale congrua e corretta giustificazione della decisione la difesa si limita a dedurre, con argomentazioni generiche, la mancata risposta ai motivi di appello, rappresentazione che, per quanto ora annotato, appare priva di ogni contenuto critico”

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