La tesi dell’affidamento degli adempimenti fiscali al commercialista non salva il contribuente dalla condanna per omessa dichiarazione.

Segnalo la sentenza numero 42218/2023 – depositata il 17/10/2023, resa dalla Corte di Cassazione -sezione terza penale, che si è pronunciata sulla questione giudica della rilevanza che può assumere in sede penale processuale l’allegazione della circostanza che gli adempimenti fiscali dichiarativi non assolti dal contribuente erano stati delegati al commercialista.

Nel caso di specie i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, ritenuto l’imputato responsabile del delitto tributario di omessa dichiarazione per non aver presentato la dichiarazione dei redditi poi accertati dall’Agenzia delle Entrate per l’annualità 2013 in contestazione, nella misura di euro 161.486,00.

Con il ricorso per cassazione la difesa del giudicabile lamentava vizio di legge e di motivazione del relativo capo della sentenza di appello anche nella parte in cui aveva ritenuto sussistente il dolo di evasione in capo al giudicabile, nonostante tutti gli adempimenti fossero stati delegati al consulente fiscale.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile l’impugnazione di legittimità e statuito il principio di diritto che segue che si pone in continuità con precedenti arresti giurisprudenziali:

“E’ poi pacifico in giurisprudenza che l’affidamento ad un professionista dell’incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione in quanto la norma tributaria considera come personale e non delegabile il relativo dovere (tra le più recenti, Sez. 3, n. 9417 del 14/01/2020, Quattri, Rv. 278421-01).

In ogni caso, il dolo specifico è integrato anche dalla condotta successiva di non versare il dovuto nonostante l’omessa presentazione della dichiarazione del commercialista (tra le più recenti, Sez. 3, n. 16469 del 28/02/2020, Veruari, Rv. 278966-01)) il che è equivalente all’ipotesi del versamento solo parziale del dovuto, per giunta dopo l’accertamento, come avvenuto nel caso in esame”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA