La Cassazione ribadisce l’obbligo dell’adeguata motivazione che il Giudice di merito deve assolvere per provare il dolo della bancarotta fraudolenta documentale specifica.

Segnalo la sentenza numero 42606/2023 – depositata il 19/10/2023, resa dalla Corte di Cassazione -sezione quinta penale, che è tornata a pronunciarsi sulla distinzione delle due diverse ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta documentale (generica e specifica), previste, alternativamente, dall’art. 216, primo comma, n. 2 legge fallimentare, delineandone i tratti distintivi con particolare riferimento al diverso elemento psicologico del reato rispetto al quale il Giudice del merito deve motivare adeguatamente onde rendere intellegibili le ragioni della sua decisione.

Nel caso di specie i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, ritenuto l’imputato responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale per avere l’imputato distrutto o comunque sottratto le scritture contabili della società [omissis] s.p.a. della quale era amministratore di fatto.

Con il ricorso per cassazione la difesa del giudicabile lamentava vizio di legge e di motivazione del relativo capo della sentenza di appello anche nella parte in cui non aveva adeguatamente motivato in ordine al dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice

La Suprema Corte ha dichiarato ha annullato con rinvio la sentenza impugnata e statuito il principio di diritto che segue che si pone in continuità con precedenti arresti giurisprudenziali:

“Passando al secondo motivo, va premesso che la bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216, primo comma, n. 2 legge fall. prevede due fattispecie alternative: – quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico; – quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904).

Anche l’ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondotta, sotto il profilo dell’elemento materiale, nell’alveo di tipicità dell’art. 216, primo comma n. 2 legge fall. (prima ipotesi), atteso che la norma incriminatrice, punendo la tenuta della contabilità in modo tale da rendere relativamente impossibile la ricostruzione dello stato patrimoniale e del volume d’affari, a fortiori ha inteso punire anche l’imprenditore che non ha istituito la suddetta contabilità, anche solo per una parte della vita dell’impresa.

Le condotte riferibili alla prima ipotesi (sottrazione e distruzione, cui va equiparata l’omissione, nel senso appena precisato) integrano gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta solo laddove sorrette da dolo specifico; solo, cioè, qualora si accerti che scopo di esse sia quello di recare pregiudizio ai creditori.

Ed è proprio tale finalità a distinguere la bancarotta fraudolenta da quella semplice documentale, prevista dall’art. 217 legge fall. e punita anche a titolo di colpa, con riferimento all’omissione della tenuta delle scritture (Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Di Cosimo, Rv. 262915; Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, De Mitri, Rv. 252992).

In una recente sentenza, che ha affrontato funditus la materia e fornito con chiarezza le coordinate per distinguere le diverse fattispecie di bancarotta documentale (Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677), è stato affrontato anche il tema della prova del dolo specifico e degli indici rivelatori di esso.

Si è detto che «in presenza di specifiche circostanze – come ad esempio, la coincidenza tra l’omissione e l’affermarsi di una condizione di insolvenza; l’accertamento di condotte distrattive specifiche; la totale irreperibilità del legale rappresentante dell’azienda o la mancata cooperazione dello stesso con gli organi della procedura fallimentare – è ben possibile argomentare come il quadro ricostruttivo appaia ragionevolmente incompatibile con un’ipotesi di trascuratezza colposa; in tal caso, quindi, è possibile ritenere il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, purché sorretto da adeguata motivazione che dia conto anche della specifica funzione delle scritture contabili e della finalizzazione della loro omissione alla determinazione dell’evento su cui deve cadere la rappresentazione e la volontà del soggetto agente».

Ebbene, al ricorrente è stata contestata la bancarotta documentale a dolo specifico.

La Corte di appello, dopo aver ampiamente giustificato la decisione di riconoscere quale amministratore di fatto della società fallita e dopo aver precisato che fu lo stesso a dichiarare, nel corso dell’assemblea del….. , che le scritture si trovavano presso lo studio contestualmente esibendone una parte (pag. 14), ha concluso con riguardo alla sussistenza dell’elemento soggettivo nel senso che «l’imputato non aveva semplicemente tenuto i libri o le altre scritture contabili in maniera irregolare, di fatto queste sono state occultate alla curatela … l’acclarata sottrazione della documentazione alla curatela è sintomatica del dolo specifico come sopra illustrato» (pag. 16).

Il riferimento a quanto «sopra illustrato» riguarda le citazioni giurisprudenziali correttamente esposte nella pagina precedente, mentre non vi sono, nella motivazione della sentenza, riferimenti specifici ad elementi che dimostrino, a giudizio della Corte di appello, la sussistenza del dolo specifico, che dunque è assertivamente affermato, ma non motivato”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA