Omissione di atti di ufficio per il radiologo che non dispone in via d’urgenza una TAC rivelatasi utile per formulare la diagnosi.
Segnalo ed allego per eventuali approfondimenti la sentenza numero 41387/2023, depositata il 12/10/2023, resa dalla Corte di Cassazione – sezione sesta penale, che si è pronunciata sul tema giuridico della configurabilità del delitto di omissione di atti di ufficio a carico del sanitario della struttura pubblica che non dispone gli esami diagnostici necessari a formulare la diagnosi della patologia a carico del paziente presentatosi al nosocomio.
Nel caso di specie l’imputato era stato rinviato a giudizio nella sua qualità di medico radiologo in turno di pronta reperibilità presso il pronto soccorso per i delitti di cui agli artt. 328 e 589 cod. pen., per essersi rifiutato di eseguire in via d’urgenza una TAC con mezzo contrasto su un paziente successivamente deceduto per shock cardiogeno da coagulazione intravascolare disseminata.
Il Tribunale assolveva l’imputato dal reato di omissione di atti di ufficio non ritendo provato l’elemento psicologico del reato.
La Corte di appello adita dalle sole parti civili, riformava la pronuncia di primo grado (limitatamente ai capi civili), ritenendo integrati tutti gli elementi costitutivi del reato in parola in quanto, secondo i Giudici del grado superiore, il radiologo avrebbe dovuto eseguire la TAC con contrasto necessaria a formulare la corretta diagnosi per essere stati espletati gli esami propedeutici volti ad escluderne la pericolosità per reazioni avverse al mezzo di contrasto.
La Suprema corte nel rigettare il ricorso per cassazione interposto dalla difesa dell’imputato ha validato l’iter -logico giuridico seguito dalla Corte territoriale ritenendo adeguata la motivazione che ha dato conto della sussistenza della componente psicologica del reato in capo all’imputato il cui rifiuto era stato opposto che ingiustificatamente in attesa dell’intervento del sanitario del turno successivo.
Di seguito si riportano i passaggi della motivazione di interesse per la presente nota:
“ ….infatti non si è considerato soltanto il generale contegno omissivo dell’imputato, manifestato fin dal primo approccio con la segnalazione del [dott.] ma è stato fatto specificamente riferimento alla circostanza che il rifiuto era stato mantenuto anche dopo che, proprio su richiesta dell’imputato, era stato eseguito il test di Bence Jones e il relativo esito gli era stato comunicato, così da mutare radicalmente il quadro nel quale il rifiuto era stato originariamente manifestato, ciò che tuttavia non aveva indotto l’imputato ad un diverso approccio, avendo semplicemente sostenuto che tanto valeva aspettare l’arrivo del medico del turno successivo.
Ebbene, tale segmento della vicenda era stato nitidamente riferito dai giudici del Tribunale nella ricostruzione in fatto (a p. 6 della sentenza) e, tuttavia, in modo illogico, non era stato dagli stessi considerato per dimostrare, nel caso di specie, la sussistenza dell’elemento soggettivo.
Esso si trova, al contrario, valorizzato nella sentenza di appello dove è, del tutto coerentemente, ritenuto una eloquente spia del dolo dell’imputato.
All’argomentazione della sentenza del Tribunale, il giudice di secondo grado ha opposto dunque – con argomentazione – che: «non può sottacersi che l’imputato non ha provveduto ad eseguire la TAC neanche dopo aver avuto il relativi esiti, giunti telefonicamente alle 6.10 e refertati alle ore 6.54 del 11/02/2011», essendo stato necessario attendere l’intervento del primario.
E torna sul medesimo aspetto quando, di seguito, aggiunge che «l’imputato ha reiteratamente opposto il rifiuto di compiere l’esame richiestogli nonostante le condizioni cliniche [del paziente] erano divenute gravi, esame che non ha, poi, neanche eseguito sebbene la valutazione della proteinuria avevaevidenziato che il paziente avrebbe sopportato il mezzo di contrasto.
Di conseguenza – per dirla con parole ancora diverse –
forse revocarsi in dubbio il carattere pretestuoso del rifiuto espresso da [omissis] nelle fasi precedenti.
Tuttavia, una volta escluso il paventato rischio di complicanze legate dell’uso del mezzo di contrasto e a fronte della richiesta, che continuava ad essere reiteratamente e con insistenza espressa da due colleghi specialisti (i quali avevano esperito svariati esami e svolto una conseguente analisi differenziale) di effettuare con urgenza l’accertamento diagnostico mediante TAC, non avrebbe potuto negarsi, sul piano logico, che l’imputato si fosse rappresentato il carattere indebito del suo rifiuto, agli effetti della configurazione di una condotta rilevante, in quanto idonea a trasferire sul piano civile le conseguenze di un fatto riconducibile all’art. 328 cod. pen.”
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA