L’attività di inserimento in contabilità delle false fatture vale a qualificare il soggetto come amministratore di fatto.

Segnalo la sentenza numero 42499.2023 – depositata il 18.10.2023, resa dalla sezione terza penale della Corte di Cassazione che, trattando il tema della responsabilità dell’amministratore di fatto nei reati tributari (nella fattispecie era in provvisoria  contestazione l’art.4 d.lgs. n.74/2000), ha ritenuto sussistere a carico della ricorrente il fumus comissi delicti del reato di dichiarazione infedele, riconoscendo in capo alla ricorrente l’esercizio di una significativa attività gestoria connessa alla gestione amministrativa dell’attività contabile della società di capitali.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e statuito quanto segue  in ordine agli indici rivelatori dell’attività gestoria svolta dall’indagata nell’interesse dell’ente:

“Ebbene a pag. 36 del provvedimento impugnato la Corte d’appello, nei limiti motivazionali indicati, ha evidenziato le seguenti circostanze: che la [omissis] aveva curato la parte relativa alla elaborazione della contabilità della società; che dalle emergenze tecniche si desumeva che la ricorrente, ben a conoscenza delle attività svolte dalla sorella quale amministratrice di diritto, la guidava nella gestione dandole indicazioni sulle attività poste in essere dal [omissis] che il ruolo della ricorrente è stato confermato anche dalla audizione di in cui si specificava che ella si occupava del profilo contabile della società mentre la ricorrente gestiva gli aspetti amministrativi.

Da tali elementi la Corte d’appello, in maniera immune dai vizi censurati, ha desunto i gravi indizi di colpevolezza del reato contestato essendo emerso che la nel coadiuvare il ha svolto una apprezzabile attività di gestione, indice dell’inserimento organico, con funzioni direttive, nell’ambito di predetta società”.

By Claudio Ramelli© riproduzione riservata.