Reati tributari: la cassazione promuove l’orientamento che ritiene legittima la confisca per equivalente dell’intero profitto del reato sul patrimonio di uno solo dei coimputati.

Segnalo la sentenza numero 43273/2023 – depositata il 25/10/2023 (udienza camerale 07/07/2023), resa dalla Corte di cassazione – sezione terza penale, che si è pronunciata sulla questione giudica della legittimità della confisca per equivalente disposta per l’intero profitto del delitto tributario sul patrimonio di uno solo dei concorrenti nella consumazione dei reati.

Nel caso di specie il ricorso per cassazione era stato interposto contro la sentenza di applicazione pena con la quale il Giudice dell’udienza preliminare, oltre ad applicare la pena concordata per i reati fiscali contestati, al di fuori dell’accordo tra difesa e Pm, aveva disposto a carico degli imputati le confische dirette somme di denaro specificamente indicate – o, in caso d’impossibilità, la confisca di beni per un valore corrispondente – ai sensi degli artt. 12 bis d.lgs. 74/2000 e 640 quater cod. pen. in relazione al profitto derivante dalla commissione di plurimi reati tributari (emissione fatture per operazioni inesistenti, illeciti sulle accise ed altro).

La difesa degli imputati ricorrenti – si presume quelli che avevano subito maggiormente gli effetti della misura sul proprio patrimonio personale – impugnavano il capo di sentenza relativo alla confisca, deducendo la sproporzione e, comunque, l’assenza di motivazione al riguardo, tra l’importo della disposta confisca, corrispondente all’integrale profitto dei reati, ed il profitto personale che l’imputato può aver tratto dalla commissione delle condotte illecite.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso e sul tema giuridico oggetto della presente nota, pur dando conto di un contrasto giurisprudenziale, ha statuito quanto segue:

“Il Collegio intende invece ribadire il prevalente e preferibile indirizzo, a cui la sentenza impugnata di fatto si conforma, giusta il quale la confisca per equivalente, così come il sequestro preventivo in funzione della stessa, può essere disposta, entro i limiti quantitativi del complessivo profitto del reato, indifferentemente nei confronti di uno o più degli autori della condotta criminosa, non essendo ricollegato all’arricchimento personale di ciascun concorrente bensì alla corresponsabilità di tutti nella commissione del reato (Sez. 3, n. 56451 del 05/12/2017, Maiorana e a., Rv. 273604; Sez. 5, n. 19091 del 26/02/2020, Buonpensiere, Rv. 279494; Sez. 2, n. 9102 del 24/11/2020, Mottola, Rv. 280886; Sez. 6, n. 26621 del 10/04/2018, Ahmed, Rv, 273256).

La ratio della confisca per  equivalente del profitto del reato in capo all’autore del medesimo, infatti, è quella di sottrarre comunque, in modo integrale, le utilità conseguenti al delitto anche laddove le stesse non siano suscettibili di confisca diretta nei confronti del soggetto che in concreto se ne è avvantaggiato, sicché non è necessario individuare alcun vincolo pertinenziale, né nell’an né nel quantum, tra l’effettivo profitto discendente dal reato e il denaro o i beni di valore corrispondente al profitto fatti oggetto di ablazione sub specie di confisca per equivalente.

L’eventuale riparto tra i concorrenti medesimi costituisce fatto interno a questi ultimi, privo di alcun rilievo penale, stante il principio solidaristico che uniforma la disciplina del concorso di persone e che, di conseguenza, implica l’imputazione dell’intera azione delittuosa a ciascun agente, nonché la natura della confisca per equivalente, a cui va riconosciuto carattere eminentemente sanzionatorio (Sez. 2 n. 22073 del 17/03/2023, Fiordigigli, Rv., 284740; Sez. 5, n. 25560 del 20/05/2015, Gilardi, Rv. 265292).

Del resto, l’esecuzione della misura per l’intera entità del profitto accertato nei confronti del concorrente che materialmente ha ricavato una minore utilità dal reato o non ne abbia ricavato alcuna non si pone in contrasto con il principio di proporzionalità di cui all’art. 1, prot.1, CEDU, posto a presidio del diritto di proprietà, dovendo questo essere parametrato alla produzione del profitto illecito e non alla sua effettiva disponibilità, sicché, nel caso di impossibilità di un suo recupero, tutti coloro che abbiano concorso a realizzarlo risponderanno con i propri beni (Sez. 5, n. 36069 del 20/10/2020, Carbone, Rv. 280322)”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA