Reati tributari: la prescrizione salva l’imputato dalla confisca per equivalente sul proprio patrimonio personale se il reato risulta commesso prima del 31 gennaio 2019.

Segnalo la sentenza numero 39115/2023 – depositata 29.09.2023, resa dalla Suprema di Cassazione – sezione terza penale, che ha affrontato il tema giuridico dei rapporti tra confisca per equivalente e prescrizione quando il giudice penale dispone la misura sanzionatoria, che discende ex lege dalla sentenza di condanna o di applicazione pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 12 bis d.lgs. n.74/2000.

Nel caso in disamina, la Corte di appello di Bologna, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all’art. 10 bis d.lgs. n.74/2000 contestato all’imputato, confermando nel resto la confisca della somma di euro 419.376,59, corrispondente al valore delle ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti e non versate dalla società «omissis S.r.l.» di cui era legale rappresentante l’imputato, somma da confiscare direttamente nei confronti della società o, in mancanza, anche per equivalente, nei confronti del medesimo giudicabile.

Contro la sentenza resa dalla Corte territoriale interponeva ricorso per cassazione la difesa dell’imputato che contestava, tra l’altro, l’applicabilità della misura della confisca per valore disposto nei confronti dell’imputato.

La Corte regolatrice ha accolto il ricorso annullando senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui aveva disposto la confisca per valore nei confronti del ricorrente.

Di seguito si riportano i passaggi tratti dal costrutto argomentativo della sentenza in commento di interesse per la presente nota:

“L’introduzione dell’art. 578-bis cod. proc. pen. ha però reso possibile per il giudice dell’impugnazione decidere sulla confisca di cui all’art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 anche in caso di prescrizione.

La norma è stata introdotta dall’art. 6, comma 4, d.lgs. n. 21 del 2018, ed inizialmente così recitava: «Art. 578-bis (Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione).

Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell’articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato». L’art. 1, comma 4, lett. f), L. 9 gennaio 2019, n. 3, vi ha introdotto le parole: «o la confisca prevista dall’articolo 322-ter del codice penale»; per effetto di tale modifica la norma attualmente recita: «Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell’articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall’articolo 322-ter del codice penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato».

Come è stato autorevolmente chiarito, il richiamo contenuto nell’art. 578-bis cod. proc. pen. alla confisca “prevista da altre disposizioni di legge”, siccome formulato senza ulteriori specificazioni, ha una valenza di carattere generale, capace di ricomprendere anche le confische disposte da fonti normative poste al di fuori del codice penale (Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870 – 02).

La norma è dunque applicabile anche alla confisca di cui all’art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, ma, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, non per i fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, Esposito, Rv. 284209 – 01, che ha affermato che la disposizione di cui all’art. 578-bis cod. proc. pen., ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale).

Poiché il reato per il quale si procede è stato commesso il 20 settembre 2012, la confisca per equivalente nei confronti dell’imputato non avrebbe potuto essere confermata dalla Corte di appello.

Ne consegue che, ferma restando la confisca diretta del profitto ai danni della società, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla confisca per equivalente che deve essere eliminata”.

Aggiungo che il medesimo principio di diritto era stato affermato dalla Sezione III della Suprema Corte con due precedenti arresti giurisprudenziali commentati sul sito: sentenza numero 3823/2023 − depositata il 25/01/2023 https://studiolegaleramelli.it/2023/02/07/la-prescrizione-del-reato-tributario-commesso-prima-dellintroduzione-dellart-578-bis-c-p-determina-la-perdita-di-efficacia-della-confisca-per-equivalente/  e    12154/2023 – depositata il 23/03/2023 https://studiolegaleramelli.it/2023/03/31/se-il-reato-tributario-e-commesso-prima-della-novella-dellart-578-bis-c-p-p-e-si-prescrive-nelle-more-del-processo-allimputato-va-restituito-quanto-sequestrato-per-equivalente/

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA