Inapplicabile l’art.9 d.lgs. n.74/2000 quando la medesima persona procede in proprio sia all’emissione delle fatture per operazioni inesistenti sia alla loro successiva utilizzazione.

Segnalo la sentenza numero 43568/2023 – depositata 27.10.2023, resa dalla Suprema di Cassazione – sezione terza penale, che ha affrontato il tema giuridico dell’applicabilità o meno dell’art.9 d.lgs. n.74/2000 che, come noto, si pone come deroga al principio codicistico del concorso di persone del reato (art. 110 cod. pen.), quando a seguito dell’indagine penale vengono contestati al medesimo imputato nel caso in disamina legale rappresentante di due diverse società una emittente le fatture per operazioni inesistenti e l’altra utilizzatrice dei medesimi documenti fiscali, i reati speculari previsti e puniti dagli artt. 8 e 2 d.lgs. n.74/2000.

La Suprema  Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso anche in riferimento al motivo di impugnazione con il quale si lamentava la mancata applicazione del divieto previsto dall’art.9 d.lgs. n.74/2000, dando continuità al principio di diritto che segue:

“La questione di diritto sollevata dal ricorrente è risolta dalla giurisprudenza di legittimità ormai in modo consolidato nel senso che l’art.9 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, contenente una deroga alla regola generale fissata dall’art. 110 cod. pen. in tema di concorso di persone nel reato, esclude la rilevanza penale del concorso dell’utilizzatore nelle condotte del diverso soggetto emittente, ma non trova applicazione quando la medesima persona procede in proprio sia all’emissione delle fatture per operazioni inesistenti, sia alla loro successiva utilizzazione (Sez. 3, n. 19247 del 08/03/20:12, De Siati, Rv. 252545 – 01; Sez. 5, n. 36859 del 16/01/2013, Mainardi, Rv. 258038 – 01; Sez. 3, n. 19025 del 20/12/2012, Cetti Serbelloni, Rv. 255396 – 01 in cui si è espressamente chiarito che il regime derogatorio previsto dall’art.9 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non trova applicazione quando l’amministratore della società che ha emesso le fatture per operazioni inesistenti coincida con il legale rappresentante della diversa società che le abbia successivamente utilizzate).

Ancora più recentemente si è affermato che la disciplina in deroga al concorso di persone nel reato prevista dall’art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non si applica al soggetto che cumuli in sé la qualità di emittente e quella di amministratore della società utilizzatrice delle medesime fatture per operazioni inesistenti (Sez. 3, n. 34021 del 29/10/2020, Rossinelli, Rv. 280370 – 01) ”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA