Il valore dell’imposta evasa ed il dolo nel reato di omessa dichiarazione devono formare oggetto di specifico accertamento da parte del giudice penale.
Segnalo ed allego per consultazione la sentenza numero 44170/2023 – depositata il 03.11.2023, resa dalla sezione terza penale della Corte di Cassazione che ha annullato con rinvio la sentenza di appello impugnata, non ritenendola adeguatamene motivata in ordine alla prova della materialità della condotta (mancata presentazione della dichiarazione fiscale e pagamento delle imposte con superamento della soglia di punibilità attualmente fissata in euro cinquantamila) e del dolo di evasione che connota la norma incriminatrice prevista e punita dall’art. 5 d.lgs. n.74/2000.
Ritengo che la sentenza in commento sia di estremo interesse per gli operatori del diritto che si occupano del diritto penale tributario per la chiarezza con la quale il Collegio del diritto ha messo in evidenza la diversa finalità che connota il sistema sanzionatorio penale rispetto a quello di natura fiscale, fondato su presunzioni che non possono essere applicate dal Giudice penale nel processo senza vagliare il fatto in contestazione secondo le regole del codice di rito.
By Claudio Ramelli© riproduzione riservata.