La Cassazione fa il punto sulla responsabilità del committente che non nomina il coordinatore in fase di esecuzione dei lavori.

Segnalo ed allego per consultazione la sentenza numero 42845/2023 – depositata il 19.10.2023, resa dalla sezione quarta penale della Corte di Cassazione che ha annullato, con rinvio, la sentenza di appello, con la quale i Giudici di secondo grado, riformando la sentenza di condanna inflitta in primo grado, avevano assolto l’imputato – committente dell’opera, nonostante non avesse proceduto alla  nomina del coordinatore in fase di esecuzione dei lavori, pur in presenza del rischio interferenziale connesso alla realizzazione di una struttura di metallo realizzata in occasione di un concerto.

Ritengo che la sentenza in commento sia di estremo interesse per gli operatori del diritto che si occupano di sicurezza sul lavoro per i seguenti aspetti giuridici:

1) obbligo posto a carico del committente dell’opera di nominare un coordinatore in fase di esecuzione dei lavori ex art.90, comma 4, d.lgs. n.81/2008 quando nello stesso cantiere operano più imprese generando un rischio di interferenza tra le diverse lavorazioni;

2) definizione dei compiti di “alta vigilanza” e degli obblighi che spettano al coordinatore in fase di esecuzione dei lavori ex art.92 d.lgs. n.81/2008;

3) giudizio controfattuale che il giudice penale deve esprimere per valutare se l’exitus infausto (nella fattispecie omicidio colposo) si sarebbe comunque verificato ipotizzando, con giudizio ipotetico,  come realizzata la condotta doverosa omessa e posta in rapporto causale con l’evento di danno (morte o lesioni colpose dell’infortunato).

By Claudio Ramelli© riproduzione riservata.