Omicidio colposo: la cassazione non esclude la responsabilità penale per carcinoma dovuto all’esposizione all’amianto del lavoratore anche se fumatore.

Segnalo la sentenza numero 44349/2023 – depositata il 06.11.2023, resa dalla sezione quarta penale della Corte di cassazione che, decidendo sul ricorso promosso dagli imputati che rivestivano ruoli apicali nella Marina Militare all’epoca dei fatti in contestazione e rinviati a giudizio per la morte di alcuni marinai, riguardo alla posizione di una persona offesa (vittima del reato) ha fissato il principio di diritto secondo il quale la condizione di fumatore del lavoratore, ancorché concausa del carcinoma polmonare con effetto letifero, non vale ad escludere la responsabilità penale del giudicabile.

Di seguito si riporta il passaggio della motivazione di interesse per la presente nota:

Resta da esaminare il quarto motivo di censura, che riguarda l’unico decesso per tumore polmonare di cui è stata pronunciata condanna per omicidio colposo nei confronti del [omissis] vale a dire quello del lavoratore deceduto per carcinoma polmonare metastatizzato.

L’insorgenza di tale patologia è stata ricondotta ad esposizione professionale ad amianto nel corso del servizio prestato per la [omissis] (anche) nel periodo 1983-1985 e 1986-1991.

Secondo i giudici distrettuali, “l’incidenza diretta e rilevante dell’esposizione ad amianto sul progresso del tumore è provato dalla presenza di placche pleuriche calcifiche (…) e dall’asbestosi pleuro polmonare, diagnosi con cui era stato dimesso nel 2009”.

Il ricorrente denuncia travisamento della prova in ordine alla affermata presenza di una diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare nei confronti del [omissis] sostenendo che, in realtà, a pag. 172 della perizia espletata in appello, viene attestato che “non risulta dai referti radiografici presenza di 23 asbestosi polmonare”. Deduce, quindi, l’evidente illogicità della motivazione, visto che, in relazione al decesso di un altro lavoratore dovuto alla stessa patologia, la Corte di appello aveva escluso che il tumore polmonare fosse riconducibile alla esposizione ad amianto, proprio in ragione del fatto che dall’esame autoptico non era risultata la presenza di asbestosi polmonare.

Il motivo è privo di pregio. Non sussiste alcun travisamento della prova, tale da rendere illogica la motivazione della sentenza impugnata in ordine alle cause del decesso del congruamente argomentate in sentenza alla luce delle risultanze peritali.

In particolare, la sentenza impugnata, nel dare conto della ricostruzione della storia clinica della persona offesa da parte dei periti, descrive (a pag. 56) gli esiti della cartella clinica relativa al ricovero del [omissuis] al reparto pneumologia dell’ospedale dal riportando la relativa diagnosi di dimissione: “asbestosi pleuro-polmonare e OSAS (ndr: sindrome da apnea ostruttiva nel sonno)”.

Si tratta proprio della diagnosi cui fa riferimento la Corte distrettuale quando, nel contestato passaggio motivazionale, accenna alla patologia di asbestosi pleuro-polmonare, diagnosticata al [omissis] nel 2009.

Del resto, le considerazioni dei periti – riportate a pag. 172 della relazione peritale, esaminabile da questa Corte in quanto richiamata dalla specifica doglianza di travisamento oggetto di esame – sono nel senso che il decesso del [omissis] sia da attribuire a carcinoma polmonare metastatizzato, causato da elevata esposizione ad amianto, come rivelato, secondo gli esperti, da una “ben documentata” pleuropatiabenigna (placche pleuriche calcifiche) asbesto correlata; mentre la presenza di asbestosi polmonare nel paziente non viene esclusa in via assoluta: i periti precisano solo che tale patologia “non risulta dai referti radiografici”.

Tale patologia risulta invece diagnosticata, come già visto, all’esito del ricovero subito dal [omissis] nel 2009.

In ogni caso, le conclusioni dei periti sono inequivocabilmente nel senso che, pur tenuto conto dell’accertata qualità di fumatore del soggetto (fino al 1987), la prolungata esposizione della vittima ad amianto “ha avuto un ruolo concausale con il fumo di sigaretta nella genesi del tumore polmonare”.

Tali conclusioni, fatte proprie dalla Corte di appello, non hanno formato oggetto di specifica doglianza da parte della difesa del [omissis] al di là del denunciato vizio di travisamento della prova, della cui infondatezza si è già argomentato innanzi”.

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