Il reato tributario di indebita compensazione si consuma con la presentazione dell’ultimo F/24 dell’anno di imposta interessato
Segnalo la sentenza numero 45152/2023 – depositata il 09/11/2023 (udienza camerale 24.10.2023), resa dalla Corte di cassazione – sezione terza penale, che, incidentalmente, nella parte motiva del provvedimento che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, trattando la questione giuridica del momento di consumazione del reato di indebita compensazione, ha ritenuto di dare continuità al principio di diritto che segue, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità con precedenti arresti giurisprudenziali:
“«il delitto di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si consuma al momento della presentazione dell’ultimo modello F24 relativo all’anno interessato, in quanto, con l’utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell’indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale (Sez. 3, n. 4958 del 11/10/2018, Rv. 274854 – 01).
Cosicché, a fronte di contributi da versare mensilmente nell’anno, il calcolo delle somme dovute ed omesse mediante compensazione, da determinarsi avendo riguardo ai crediti insussistenti ovvero non spettanti a tal fine utilizzati, non può che 3 comprendere tutti gli F24 dell’annualità di riferimento presentati nell’ambito e con riguardo alla stessa».
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA