L’autoriciclaggio del provento della bancarotta fraudolenta patrimoniale è configurabile anche nell’ipotesi di condotte distrattive compiute prima della dichiarazione di fallimento.

Segnalo la sentenza numero 45285/2023 – depositata il 09/11/2023 (udienza camerale 03.10.2023), resa dalla Corte di cassazione – quinta sezione penale, che decidendo in sede cautelare sulla legittimità di un  sequestro preventivo eseguito (per equivalente) sui beni personali dell’ indagato, ha affrontato il tema giuridico della configurabilità del delitto di autoriciclaggio per le distrazioni di beni facenti parte del patrimonio sociale dell’impresa collettiva (nel caso di specie capi di abbigliamento e risorse liquide contabilmente rilevate dal curatore fallimentare) avvenute prima della sentenza dichiarativa di fallimento.

Per quanto di interesse per la presente nota, si evidenzia che la difesa dell’indagato, con il ricorso di legittimità, aveva sostenuto che l’autoriciclaggio non poteva configurarsi per le condotte distrattive poste in essere prima della pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, trattandosi di pronuncia giurisdizionale integrante elemento costitutivo della fattispecie di cui all’art. 216 legge fallimentare, la cui mancata ricorrenza impediva la configurabilità del reato presupposto dell’autoriciclaggio.

La Suprema corte ha ritenuto destituita di fondamento la superiore tesi difensiva ed affermato il principio di diritto che segue che si pone in continuità con i precedenti giurisprudenziali richiamati nei passaggi della parte motiva sottostante:

Quanto al primo motivo, il collegio reputa di dare continuità al principio di diritto, già affermato da questa Corte, secondo il qualeil delitto di autoriciclaggio riguardante il provento del delitto presupposto di bancarotta fraudolenta è configurabile anche nell’ipotesi di condotte distrattive compiute prima della dichiarazione di fallimento, in tutti i casi in cui tali condotte siano “ab origine” qualificabili come appropriazione indebita ai sensi dell’art. 646 cod. pen., per effetto del rapporto di progressione criminosa esistente fra le fattispecie, che comporta l’assorbimento di tale ultimo delitto in quello di bancarotta fraudolenta quando venga dichiarato fallito il soggetto ai danni del quale l’agente ha realizzato la condotta appropriativa” (Cass. Sez. 5, n, 1203 del 2019, Hu, Rv. 277854, che ha richiamato sez. 2, n. 33725 del 19/04/2016, Dessi, Rv. 267497 e sez. 5, n. 572 del 16/11/2016, Rv. 268600).

In tale prospettiva interpretativa, l’inquadramento giuridico della sentenza dichiarativa di fallimento quale elemento essenziale o condizione obbiettiva di punibilità – sul quale si è profusa la doglianza di ricorso – non appare risolutivo, dal momento che il drenaggio di merci e risorse liquide da parte dell’amministratore della società – integrativo del delitto di bancarotta per distrazione una volta dichiarato il fallimento della società – si sarebbe comunque sostanziato, in assenza della declaratoria di fallimento, nel reato di appropriazione indebita, che rappresenta pertanto segmento di un fenomeno di consunzione costitutivo di un reato complesso in senso lato (art. 84 cod. pen.), a sua volta delitto presupposto di quello di autoriciclaggio”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA