Esercizio abusivo della professione per il gastroenterologo che esegue una sedazione profonda del pazientesenza ricovero ospedaliero ed in assenza dell’anestesista.

Segnalo la sentenza numero 40947/2023 – depositata il 09/10/2023 (udienza 12/09/2023), resa dalla Corte di cassazione – sesta sezione penale, che ha affrontato la questione giuridica della configurabilità del delitto di esercizio abusivo della professione a carico del sanitario che per eseguire sul paziente un esame endoscopico induce sul medesimo uno stato di profonda sedazione mediante il sovradosaggio di famaci a base di benzodiazepine.

Per quanto di interesse per la presente nota, si evidenzia che i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente,  ritenuto l’imputato responsabile di concorso nel reato previsto e punito dagli   artt. 110- 348 c.p. perché, essendo medico gastroenterologo, aveva esercitato abusivamente, in concorso con l’infermiere professionista [omissis], la professione di medico anestesista nel corso della esecuzione di un esame endoscopico in cui somministrava farmaci sedativi per i quali era prescritto il ricovero ospedaliero e la presenza di un anestesista-rianimatore.

La Suprema corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ponendo la seguente motivazione:

La sentenza impugnata ha affermato la responsabilità concorsuale del ricorrente sulla base dell’utilizzo di un sovradosaggio di sedativi ricompresi nella famiglia delle benzodiazepine al fine di indurre la sedazione profonda dei pazienti sottoposti ad esami endoscopici svolti nello studio di cui era titolare il ricorrente che tali esami effettuava con l’ausilio dell’infermiere professionale [omissis] al quale era affidata la somministrazione dei sedativi e che durante la sedazione poneva in essere illecite pratiche sessuali in danno delle/dei pazienti.

Il concorso del ricorrente nella realizzazione della sedazione profonda (III livello) – che di per sé necessitava della presenza di un anestesista-rianimatore propedeutica all’esecuzione di esami endoscopici, è desunta dall’accertamento tecnico secondo il quale le dosi indicate nelle schede redatte dal [omissis] potevano indurre solo il primo livello di sedazione, laddove i pazienti risultavano all’evidenza del tutto inermi alla realizzazione degli abusi sessuali da parte dello [omissis] Inoltre, che fosse stata indotta la sedazione profonda era emerso anche dall’utilizzo costante – annotato nelle cartelle cliniche -, alla fine della procedura, del fludamezil, un antagonista delle benzodiazepine, la cui somministrazione – come hanno chiarito i consulenti – non è generalmente richiesta dopo una somministrazione di basse dosi di midazolam (il farmaco indicato nelle cartelle cliniche), poiché ad esse segue spontaneamente un rapido e completo recupero della piena coscienza e funzioni. A ciò si aggiunge la considerazione della rilevata presenza del ricorrente all’interno della stanza dove il paziente giaceva in stato di evidente incoscienza che non poteva sfuggire al predetto medico.

Il primo motivo è inammissibile in quanto genericamente versato in fatto rispetto alla incensurabile, in quanto priva di vizi logici e giuridici, ricostruzione della doppia conforme decisione.

Tanto con riguardo sia all’utilizzo di dosi di benziodiazepine tali da causare la sedazione profonda che non può essere revocato in dubbio sulla base della inaccessibile lettura alternativa del compendio probatorio auspicata dal ricorrente. Come pure in relazione alla consapevolezza da parte del ricorrente, responsabile dell’esame endoscopico e quindi delle condizioni del paziente sul quale l’esame veniva eseguito, di tale pratica sanitaria invece riservata ad un anestesista-rianimatore, essendone stato non illogicamente ritenuto consapevole considerando – sulla base delle video riprese – la diretta frequentazione del luogo ove il paziente era sottoposto all’esame da fui condotto”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA