Per la configurabilità del reato di sottrazione fraudolenta dal pagamento delle imposte è necessario che il bene conferito nel fondo patrimoniale sia pignorabile ai sensi dell’art.170 cod. civ.

Segnalo la sentenza numero 45163/2023 – depositata il 09/11/2023 (udienza camerale 03.10.2023), resa dalla Corte di cassazione –sezione terza penale, che ha affrontato la questione giuridica del perimetro dell’onere di motivazione posto a carico del giudice penale che deve valutare l’illiceità penale della costituzione del fondo patrimoniale quando la pubblica Accusa lo definisce strumento artatamente predisposto dall’imputato per evitare l’aggressione del suo patrimonio da parte dell’Erario.

Dalla lettura della sentenza in commento emerge che i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, ritenuto il giudicabile responsabile del  delitto previsto e punito dall’art. 11 d.lgs. n.74 del 2000, perché, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto e relativi interessi e sanzioni, di ammontare complessivo superiore a 200 mila, aveva, secondo il PM simulatamente, donato alla figlia un immobile in precedenza conferito al fondo patrimoniale costituito tra coniugi  riservandosi il diritto di abitazione sull’immobile.

Per quanto di interesse per la presente nota, si evidenzia che la difesa dell’indagato, con il ricorso di legittimità, aveva sostenuto che l’immobile – donato ben prima dell’inizio di ogni procedura di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate – non avrebbe potuto essere in alcun modo oggetto della riscossione, né prima né dopo la donazione.

La Suprema corte ha annullato con rinvio per nuovo giudizio la sentenza impugnata per le ragioni indicate nei passaggi della parte motiva sottostante:

Nel caso di specie, secondo quanto accertato in sede di merito, l’immobile sito in oggetto di donazione alla figlia, era stato conferito al fondo patrimoniale costituito dall’imputato e dalla moglie il 12 febbraio 2011.

Posto che, nel caso di specie, la condotta, tenuta allo scopo di eludere le ragioni creditorie del fisco, non riguarda il conferimento di un bene a un fondo patrimoniale – fattispecie oggetto di precedenti decisioni di questa Sezione, le quali hanno concordemente affermato che la costituzione di un fondo patrimoniale integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, in quanto è atto idoneo ad ostacolare il soddisfacimento di un’obbligazione tributaria (Sez. 3, n. 5824 del 18/12/2007, dep. 2008, Soldera, Rv. 238821), il che tuttavia non esonera dalla necessità di dimostrare, sia sotto il profilo dell’attitudine della condotta che della sussistenza del dolo specifico di frode, che la creazione del patrimonio separato sia idonea e finalizzata ad evitare il soddisfacimento dell’obbligazione tributaria, con la conseguenza che il giudice è tenuto a motivare sulla ragione per cui la segregazione patrimoniale rappresenta, in concreto, uno strumento idoneo a rendere in tutto o in parte inefficace il recupero del credito erariale (Sez. 3, n. 47827 del 12/07/2017,Dinelli, Rv. 271321; Sez. 3, n. 9154 del 19/11/2015, dep. 04/03/2016, Parlatore, Rv. 266457)-, bensì la simulata donazione di un immobile del fondo patrimoniale, i giudici di merito avrebbero dovuto verificare l’effettiva possibilità, da parte dell’Erario, di apprendere tale bene, stante gli stringenti limiti fissati dall’art. 170 cod. civ., a tenore del quale “l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.

A tal proposito, la Cassazione civile ha costantemente affermato (Cass.23/11/2015, n. 23876; conf.: 9/11/2016, n. 22762; 23/08/2018, n. 20998), che l’art. 170 cod. civ., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all’art. 77 d.P.R.3 marzo 1973 n. 602.

Ne consegue che l’esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero quando – nell’ipotesi contraria – il titolare del credito, per il quale l’esattore procede alla riscossione, non conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia; viceversa, l’esattore non può iscrivere l’ipoteca – sicché, ove proceda in tal senso, l’iscrizione è da ritenere illegittima – nel caso in cui il creditore conoscesse tale estraneità.

Inoltre, la Cassazione civile ha ribadito che il criterio identificativo dei crediti che possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia (Cass. n. 3738/15; Cass. n. 15886/2014; Cass., n. 15886/2009). Deve, pertanto, accertarsi in fatto se il debito in questione si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia; con la precisazione che, se è vero (Cass. n. 12998/06) che tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa, è vero altresì che tale circostanza non è nemmeno idonea ad escludere, in via di principio, che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare tali bisogni (Cass. n. 3738/15, la quale, in adesione a Cass. n. 4011/2013, ha, pertanto, ritenuto che, in quest’ottica, non potranno essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori i beni costituiti per bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione del loro tenore di vita familiare, così da ricomprendere anche i debiti derivanti dall’attività professionale o di impresa di uno dei coniugi qualora il fatto generatore dell’obbligazione sia stato il soddisfacimento di tali bisogni, da intendersi nel senso ampio testé descritto).

Con specifico riferimento all’iscrizione d’ipoteca legale sul fondo patrimoniale a garanzia delle obbligazioni tributarie, la Cassazione civile (Cass. 22761/2016, cit.), ha altresì affermato che, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 cod. civ., sicché è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l’onere di provare l’estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA