Reato di omesso versamento contributi previdenziali: è sufficiente la “compiuta giacenza” per ritenere perfezionata la diffida dell’Inps al contravventore.
Segnalo la sentenza numero 45733/2023 – depositata il 14/11/2023 (udienza camerale 12.07.2023), resa dalla Corte di cassazione – sezione terza penale, che ha affrontato la questione giuridica della forma che deve assumere la diffida che l’INPS invia al contravventore per mancato pagamento dei contributi previdenziali dalla quale decorre il termine di legge (tre mesi) per sanare l’inadempienza ed ottenere il riconoscimento della causa di non punibilità.
Dalla lettura della sentenza in commento emerge che i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, ritenuto di assolvere il giudicabile ex art.131 bis cod. pen. dal reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per l’importo di euro 13.354,00, tenuto conto del marginale scostamento rispetto alla soglia di punibilità attualmente fissata dalla norma incriminatrice in € 10.000,00 (per ciascuna annualità).
Per quanto di interesse per la presente nota, si evidenzia che la difesa dell’imputato, con il ricorso di legittimità, aveva dedotto la irritualità della notifica al prevenuto che, in realtà, non era venuto a conoscenza della diffida.
La Suprema corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per le ragioni indicate nei passaggi della parte motiva sottostante:
“La decisione è in linea con la giurisprudenza di legittimità. Infatti, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, non essendo necessarie particolari formalità per la notifica dell’accertamento, la comunicazione della contestazione al contravventore è validamente perfezionata anche in caso di notificazione dell’atto effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, perfezionatasi per “compiuta giacenza”, dando luogo a una presunzione legale di conoscenza che può essere vinta ove il contravventore provi di non avere avuto, senza colpa, notizia dell’atto, mediante la dimostrazione di un fatto o di una situazione, non superabile con l’ordinaria diligenza, che spezzi o interrompa in modo duraturo il collegamento fra il destinatario ed il luogo di destinazione della comunicazione (Sez. 3, n. 43250 del 20/07/2016, D’Alonzo, Rv. 267938 – 01).
Nello specifico, va ulteriormente rimarcato che la Corte territoriale ha evidenziato che il pagamento era stato effettuato a distanza di circa quattro anni, perché i contributi previdenziali erano venuti a scadenza tra dicembre 2017 e novembre 2018, la notifica della contestazione era avvenuta il 3 gennaio 2022, mentre ii pagamento era avvenuto il 31 gennaio 2022, dopo la notifica del decreto penale di condanna.
Correttamente quindi è stata esclusa la possibilità di pronunciare l’assoluzione dell’imputato.
Infatti, trattandosi di illecito omissivo istantaneo, a consumazione è alla scadenza del termine entro il quale il datore di lavoro deve versare le ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti, momento nei quale deve sussistere l’elemento soggettivo, sicché non può dedursi l’assenza del dolo dalla mancata conoscenza della diffida ad adempiere, inviata al contravventore a seguito dell’accertamento della violazione per consentirgli di giovarsi della speciale causa di non punibilità ivi prevista mediante il versamento integrale dei contributi entro tre mesi (Sez. 3, n.43607 del 15/09/2015, Piro, Rv. 265284 – 01)”.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA